Nella concessione in uso di beni demaniali l'asta pubblica è di rigore in quanto unico strumento della pubblica amministrazione atto a garantire l'imparzialità e la trasparenza nella scelta del contraente. Ad affermarlo è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria in una deliberazione, la n.20 del 2672005, di recente pubblicata su www.corteconti.it, con la quale ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di un decreto prefettizio con il quale si approvava il contratto di concessione in uso di un suolo demaniale a una società a responsabilità limitata, di proprietà del Fondo edifici di culto, subentrato all'istituto di sostentamento del Clero di una diocesi cosentina, ritenendo violate le norme che regolano, anche in ipotesi di concessione in uso di beni demaniali, i contratti a evidenza pubblica. Nei fatti oggetto della deliberazione in esame, secondo l'amministrazione procedente si tratterebbe di un rinnovo' del precedente rapporto di locazione intercorso, a suo tempo, tra un diverso soggetto, e nelle cui more è subentrato il Fondo edifici per il culto. Per i magistrati calabri non sarebbe invece così. Si evidenzia infatti che l'art. 3 della legge di contabilità generale dello Stato (rd 18 novembre 1923, n. 2440) e gli articoli 36 e successivi del relativo regolamento (il rd 23 maggio 1924, n. 827) indicano, anche con riferimento ai contratti attivi della pubblica amministrazione, il primario ricorso all'asta pubblica quale procedura privilegiata al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, mentre le altre procedure, quali la licitazione privata, ovvero, come è avvenuto nel caso in osservazione, la trattativa privata, possono essere svolte solo in presenza di presupposti tassativamente predeterminati. Presupposti che la norma, l'art.41, 1» comma, n. 6 del predetto regolamento identifica quali speciali ed eccezionali circostanze' che i magistrati calabri non hanno ritenuto di ravvisare nel caso de quo. Pertanto, conclude il collegio nel respingere la registrazione del decreto prefettizio, è innegabile che il ricorso preventivo all'asta pubblica persegue lo scopo di garantire l'osservanza di parità di trattamento tra le imprese potenzialmente interessate con il conseguente realizzarsi del principio di trasparenza nonché di correttezza dell'azione amministrativa come sancito dall'art. 97 della Costituzione