FURTI di beni culturali con conseguenti prodigiosi ritrovamenti da pane di carabinieri e Guardia di finanza, magari in qualche casa patrizia o in un museo all'estero. Scavi archeologici clandestini con illecito commercio di reperti. Contraffazioni di opere d'arte immesse sul mercato con grave turbativa oltre che con evidenti danni a spese di ingenui compratori. L'Italia è il «paese ideale» per attività illecite di questo tipo, in virtù del suo straordinario e diffuso patrimonio ma anche di una legislazione penale piuttosto debole sul piano della tutela dei beni culturali. Per queste ragioni, a più riprese, organi di polizia, amministratori comunali, associazioni culturali avevano segnalato la necessità di inasprire le pene, con norme più chiare ed efficaci, nel tentativo di combattere fenomeni in cui da tempo si era inserita persino la delinquenza organizzata. Ora sembra che si volti pagina: saranno inasprite le pene per chi danneggia il patrimonio culturale. Sé ne occuperà oggi il Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta di Urbani e Castelli, introducendo un sistema di tutela penale diretta dei beni culturali. Fino ad ora non era così. II valore culturale era considerato una qualità accessoria del bene patrimoniale e, di conseguenza, la tutela era indiretta. Il nuovo disegno di legge prevede e punisce le forme più gravi di offesa al patrimonio. Vediamo più da vicino quali sono le principali novità. Innanzitutto viene accolta l'espressione «bene culturale» che assicura la tutela diretta. Analoghe garanzie vengono assicurate anche ai beni di proprietà privata, anche se non dichiarati (ad esempio le opere d'arte contemporanea), o appartenenti al patrimonio culturale di altri paesi, a condizione che abbiano un rilevante interesse, culturale. Sono anche previsti e perseguiti il reato di appropriazione da parte del ricercatore abusi vo e la detenzione all'estero del bene culturale da parte di chi lo ha trasferito abusivamente. I reati previsti vanno dal danneggiamento al furto, dalla ricettazione al trasferimento illecito all' estero, dalla ricerca archeologica abusiva alla contraffazione di opere d'arte. E' infine prevista una disposizione che consente ai possessori senza titolo giuridico di beni archeologi ci di regolarizzare la propria posizione consegnando i beni tenuti illegittimamente in cambio del riconosci mento della custodia e della non punibilità per eventuali reati connessi con il possesso dei beni. Questa disposizione, che avrà un carattere temporaneo, sembra voler favorire l'emersione di una parte non irrilevante del patrimonio culturale, per lo più ignota agli organi preposti alla tu tela, che è alimentata dagli scavi archeologici clandestini. Si può de finire una sanatoria per chi si è approvigionato presso i cosiddetti tombaroli. In ultima analisi una norma attesa da tempo, che si potrà perfezionare durante l'iter parlamentare, un'arma in più per la tutela del patrimonio.