Le dismissioni immobiliari si semplificano. Con l'articolo 3 del decreto legge varato venerdì scorso, poteri e libertà d'azione del Demanio vengono ampliati, con la possibilità di procedere alla vendita a trattativa privata, anche in blocco, degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. Con una definizione così ampia diventa possibile qual-siasi operazione, in riferimento sia al patrimonio disponibile che a quello indisponibile (concesso in uso alle pubbliche amministrazioni). Nella massa rientreranno anche i beni tutelati (previa verifica dei Beni culturali) e della Difesa (di concerto con la Difesa). In pratica quasi tutto, tolto il demanio vero e proprio. Il comma 1, dell'articolo 3, non riconosce, però, al Demanio un'autonomia totale. Una precisazione stabilisce, infatti, che per procedere alla cessione occorre un decreto dirigenziale dell'Economia. La norma assume, così, i connotati organizzativi e di semplificazione annunciati nel comunicato di palazzo Chigi: in sostanza, viene ampliato quanto già stabilito nell'articolo 29, comma 1, del DL 2692003, dove un'analoga disposizione limitava l'azione del Demanio (sempre dietro decreto dirigenziale dell'Economia) ai «beni immobili adibiti o comunque destinati a uffici pubblici». La norma del 2003 aveva poi condotto alla nascita del Fondo immobili pubblici, costituito con le sedi di enti previdenziali e altre pubbliche amministrazioni. Ora, invece, sarà possibile per il Demanio agire su tutti gli immobili del patrimonio dello Stato, senza distinzioni, e sottoporre la proposta di cessione all'autorizzazione dell'Economia.