Lo Stato si riappropria della valorizzazione dei beni culturali di interesse nazionale, rafforza la competenza in materia di tutela del patrimonio artistico, specifica che le norme generali sul paesaggio, sullo spettacolo e sullo sport devono nascere a Roma. Sono gli effetti della riforma bis del Titolo V della Costituzione approvata ieri dal Consiglio dei ministri. Una riforma, ha affermato il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, «che definisce in modo non ambiguo le competenze legislative tra Stato e Regioni». Il ministero è stato, infatti, tra quelli che più hanno fatto le spese del federalismo prima maniera, tuttora in vigore.Per due volte i Beni culturali si sono dovuti scontrare con il veto del Consiglio di Stato: la prima quando Palazzo Spada ha bloccato il regolamento sulle Spa costituite o partecipate dai Beni culturali e l'altra quando si è visto respingere i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (Pus) da destinare al teatro. In entrambi i casi il messaggio dei giudici è stato chiaro: il ministero non può più regolamentare ambiti che appartengono alla legislazione concorrente. In particolare, quello della valorizzazione dei beni culturali. E la ridistribuzione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio ha anche bloccato il regolamento attuativo della norma che vorrebbe introdurre più privato nella gestione dei musei (articolo 33 della Finanziaria dello scorso anno). La riforma approvata ieri supera questi inconvenienti affermando che la valorizzazione del patrimonio di rilevanza nazionale è in modo inequivocabile affidata allo Stato, mentre le Regioni devono occuparsi di valorizzare i beni di interesse regionale e locale. Non solo: a livello centrale potranno essere predisposte, sempre in tema di valorizzazione, norme di carattere generale. Questo significa che lo Stato potrà far sentire la sua influenza, seppure con interventi cornice, sulla valorizzazione dei beni di rilevanza regionale. Roma conserva, inoltre, la tutela, compito che viene anzi rafforzato con l'abolizione del comma terzo dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede,in materia di tutela, forme di coordinamento tra centro e periferia. Altra novità è la specificazione della competenza statale sul paesaggio, attribuzione che nell'attuale sistema federalista non è contemplata. Di paesaggio, infatti, non si parla e spesso le Regioni ne hanno rivendicato l'esclusiva. Sul paesaggio lo Stato potrà predisporre norme generali, così come potrà farlo per lo spettacolo e l'ordinamento sportivo.
Lo Stato si riprende i monumenti
Il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del Titolo V della Costituzione che definisce le competenze legislative tra Stato e Regioni. La riforma afferma che la valorizzazione dei beni culturali di interesse nazionale è in modo inequivocabile affidata allo Stato, mentre le Regioni devono occuparsi di valorizzare i beni di interesse regionale e locale. Lo Stato potrà predisporre norme generali in materia di paesaggio, spettacolo e sport. La riforma supera le controversie tra il ministero dei Beni culturali e il Consiglio di Stato, che avevano bloccato regolamenti sulle Spa e sul Fondo unico per lo spettacolo.
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