Forse pochi sanno che cosa è un bene culturale. Probabilmente ognuno di noi immagina che un bene culturale altro non è che qualche cosa di bello e che appartiene alla storia delle nostre città. Così non è. Per individuare cosa è un bene culturale ci viene in aiuto il "codice dei beni culturali", il decreto legislativo 422004, che all'articolo 10 spiega: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Questa affermazione appare del tutto condivisibile e di buon senso. Se però leggiamo anche il successivo articolo 12 «.. .le cose immobili indicate all'articolo 10 comma 1 la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni sono sottoposte a vincolo monumentale ...» iniziamo a comprendere come il termine perentorio di cinquant'anni di vita per apporre un vincolo monumentale sia forse, o meglio molto spesso, esageratamente esiguo. Ci rendiamo quindi conto come non sia necessario essere "bello" e universalmente riconosciuto ad un bene per essere "vincolato" alla soprintendenza ma sia invece determinante l'età. I cinquant'anni di anzianità comportano la qualifica automatica di monumento e, in quanto tale, di edificio degno di tutela. Così, nel 2005 ogni edificio di proprietà pubblica, purché datato 1955 e precedenti, risulta essere sotto la rigida tutela delle direzioni per i beni culturali. Ecco che ospedali, stadi (San Siro a Milano inaugurato nel 1926 è già vincolato mentre il San Paolo a Napoli inaugurato nel 1955 lo sta diventando) saranno tutelati. Ma soprattutto ora si rischia che i contestati palazzi di edilizia popolare entrino automaticamente, e soprattutto indegnamente, nel "circolo del monumento". Molto spesso la legge funziona perché collocando temporalmente il vincolo, si mette l'immobile al riparo da eventuali brutture e scempi postumi. Altrettanto spesso però essa pone seri problemi gestionali. Ed è proprio nella comune battaglia che ogni Sindaco o amministratore di un ente locale fa per migliorare la qualità della vita e diminuire il degrado nella propria città che ci si trova di fronte al problema. Per rendere funzionali, a norma e accettabili dal punto di vista architettonico tanti stabili di edilizia economica popolare degradati viene richiesto lo stanziamento di finanziamenti. Finanziamenti che poi nei fatti possono trovare intoppi burocratici in quanto l'intervento sul palazzo residenziale pubblico, essendo monumento per legge (avendo quindi più di cinquant'anni), necessita di procedure amministrative che, di fatto, rendono più complicato portare a termine quelle opere di manutenzione straordinaria per far vivere più decorosamente innumerevoli persone. A Milano quartieri come lo "Stadera" del 1927-1930 , il "Barona" del 1933-1937, il giovane Niguarda del 1946, sono già un monumento. Sempre a Milano il Grattacielo Pirelli (1959) al contrario non è un bene culturale. Il nuovo codice dei beni culturali si è tradotto nei fatti in un appuntamento mancato in quanto non ha definitivamente risolto l'annosa questione del vincolo automatico sugli immobili pubblici. Oggi, dunque, il bene subisce l'apposizione automatica del vincolo al suo cinquantesimo compleanno, salvo poi attendere che l'ente preposto alla tutela, in generale le direzioni regionali (che hanno sostituito, con la riorganizzazione del Ministero, le Soprintendenze), si pronunci sulla sussistenza dei requisiti. È indubbio che sia stato compiuto, almeno per legge, un ampio passo in avanti verso un sistema vincolistico meno aprioristico. Nulla toglie che sia però ancora legittimo affermare che i problemi non sono stati risolti per tanti immobili pubblici che occupano posizioni strategiche nelle città che con tanta fatica stiamo tentando di riqualificare e rendere vivibili. La verifica successiva al vincolo automatico è infatti subordinata ad una procedura - che già oggi è in ritardo nell'attivazione - sugli immobili pubblici ultracinquantenni. I nuovi cinquantenni, quindi, dovranno mettersi in fila per aspettare che l'ente preposto esamini il loro caso. Nel frattempo passerà altro tempo di inattività e non scelte, altro tempo in cui sarà complicato recuperare scempi architettonici che accolgono, malamente, molti cittadini. Intanto però potremo contare e ammirare queste nuove "bellezze" a norma di legge. LA LEGGE SUI BENI CULTURALI I L'AGGIORNAMENTO Nel 2002 il ministro Giuliano Urbani decide di aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939. Il decreto diventa legge nel 2004, col numero 422004 I IMMOBILI DI INTERESSE Secondo il nuovo decreto sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono sottoposte a verifica le cose immobili e mobili di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni