Possibile la gestione indiretta anche per i beni culturali La gestione dei servizi museali di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico deve essere data in concessione ai privati attraverso procedure pubbliche e non attraverso trattativa privata. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di una società contro il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che aveva deciso di affidare la gestione dei servizi museali della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma ricorrendo alla trattativa privata . Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, in caso di gestione indiretta dei beni culturali, la scelta dell'impresa alla quale affidare i servizi museali aggiuntivi, quali ad esempio il bookshop e la redazione di materiale editoriale, deve essere effettuata tramite l'espletamento di gare pubbliche che consentano di scegliere, tra le proposte di più soggetti concorrenti, quelle più adatte alla valorizzazione dei servizi che la pubblica amministrazione vuole dare in appalto. (11 ottobre 2005) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, sentenza n. 75902005 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 14692005 proposto da GEBART S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via G. Pisanelli n. 40; contro il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Mondadori Electa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo Lamberti ed Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso Avv. Manzi in Roma, Via F. Confalonieri n. 5; per l'annullamento - dei provvedimenti posti in essere dalla Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea, di affidamento a trattativa privata a Mondadori Electa S.p.A. del servizio di bookshop ed editoria della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e degli altri servizi aggiuntivi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; - con motivi aggiunti, della convenzione in data 25.10.2004 fra Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea e Mondadori Electa S.p.A, conosciuta solo successivamente. Visto il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della società controinteressata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati Iuliano su delega Biscotto per la società ricorrente e Manzi per la controinteressata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2005, la S.r.l. Gebart chiedeva l'annullamento dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali, si narrava, la Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea aveva affidato a trattativa privata diretta alla S. p.A. Mondadori Electa i servizi editoriali della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti eo comunque connessi, agendo altresì per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo affidamento. La ricorrente deduceva, in particolare, l'illegittimità dell'affidamento, in quanto stipulato in violazione degli artt. 115 e 117 del D. Lgs. N. 422004, disciplinanti le modalità di affidamento dei servizi museali aggiuntivi, nonché dell'art. 7 del D.Lgs. n. 1571995 che, nell'ambito degli appalti di servizi, prevede tassativamente le ipotesi nelle quali l'affidamento degli stessi può avvenire mediante il ricorso alla trattativa privata. Gebart S.r.l. impugnava, inoltre, il diniego opposto, nelle forme del silenzio rifiuto, all' istanza di accesso agli atti dalla stessa formulata ai sensi della legge 24l90 e notificata all' Amministrazione il 24.1.2005. Si costituivano il 21 marzo 2005 la Soprintendenza e la Mondatori Electa S.p.A., contestando le censure del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 22 marzo 2005, fissata per la discussione dell' istanza cautelare, Gebart S.r.l. apprendeva del deposito dei provvedimenti impugnati e chiedeva un rinvio, al fine di acquisire copia degli stessi e di provvedere all'impugnazione espressa. La causa veniva, quindi, rinviata alla camera di consiglio del 27.4.2005. Con motivi aggiunti notificati in data 19.4.2005, la ricorrente impugnava la Convenzione del 25.10.2004 tra la Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea e la S.p.A. Mondadori Electa, nonché la comunicazione della Soprintendenza del 3.6.2004, con le quali veniva disposto l'affidamento a trattativa privata alla Mondadori dei servizi editoriali della Galleria Nazionale Arte Moderna, reiterando le medesime censure e deducendo, altresì, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo che, si sosteneva, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a permettere la partecipazione della ricorrente alla procedura di selezione del contraente. A giudizio dell'Amministrazione e della controinteressata, viceversa, la realizzazione del catalogo editoriale della Galleria e l'erogazione dei servizi connessi non poteva essere ricompresa nella definizione vigente dei servizi mussali aggiuntivi, da aggiudicare mediante procedura concorsuale. La vicenda si sarebbe, inoltre, inserita in un contesto determinato da circostante eccezionali e contingenti, anche in relazione all'intervento di ristrutturazione edilizia che interessava la Galleria. Con ordinanza cautelare emessa all' esito della camera di consiglio del 27.4.2005, questo Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione, consentendo peraltro il provvisorio mantenimento dell'affidamento, limitatamente al tempo tecnico strettamente necessario all'indizione ed all'espletamento della necessaria procedura ad evidenza pubblica. In vista della decisione di merito, le parti ribadivano ed argomentavano ulteriormente le rispettive posizioni con proprie memorie. All'udienza del 22 giugno 2005 la causa veniva, infine, posta in decisione. DIRITTO Con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti, la ricorrente impugna l'affidamento diretto alla controinteressata, previa stipula di convenzione con la competente Soprintendenza, del servizio di bookshop e di editoria della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere, tutti riconducibili alla violazione della normativa che avrebbe imposto, si sostiene, il coinvolgimento della ricorrente nel procedimento amministrativo ed il ricorso a procedure ad evidenza pubblica volte a selezionare la migliore offerta. Le circostanze in fatto non sono controverse fra le parti. Ai fini della decisione del ricorso, occorre, quindi, esaminare se le stesse fossero riconducibili alla fattispecie di un appalto di servizi mussali aggiuntivi o, comunque, ad un appalto di servizi e, in caso affermativo, se sussistessero le eccezionali circostanze previste dall'Ordinamento nazionale e comunitario per poter procedere a trattativa privata. Al riguardo, l'Amministrazione intimata e la società controinteressata aggiudicataria del servizio sostengono che l'utilizzo dei locali della libreria del museo sarebbe stato meramente momentaneo e strumentale alla collaborazione con la casa editrice per la realizzazione, nell'ambito del c.d. "Progetto cantieri" della Galleria Nazionale di Arte Moderna, del catalogo della mostra. Secondo le parti resistenti, sarebbero altresì ricorse circostanze eccezionali preclusive del ricorso ad una selezione ad evidenza pubblica dei servizi mussali aggiuntivi, a seguito della rinuncia del precedente gestore, alla scadenza del contratto quadriennale, alla gestione dei servizi di bookshop e biglietteria della Galleria d'Arte Moderna di Roma, con il sorgere di difficoltà connesse al conseguente ritorno alla gestione diretta dei predetti servizi. Inoltre, i lavori di ampliamento e rinnovamento dei locali della Galleria, impedendo garantirne adeguate condizioni di agibilità e, quindi, di appaltare un servizio di bookshop remunerativo per le imprese concorrenti, avrebbero indotto la competente Soprintendenza ad affidare in concessione i locali stessi per il corrispondente periodo, del tutto transitorio, di 18 mesi, alla società che si era offerta di pubblicare, a proprie spese, il catalogo generale delle collezioni della Galleria. Anzi, dalla impossibilità, per l'Amministrazione, di assicurare lo svolgimento di mansioni imprenditoriali, soggette alla logica di mercato di equilibrio tra costi e ricavi, nei locali adibiti a libreria ed oggetto di lavori di demolizione e restauro, discenderebbe la carenza di interesse della ricorrente a coltivare il ricorso. Le predette argomentazioni non possono, peraltro, essere condivise dal Collegio. In primo luogo, non appare dubbio l'interesse al ricorso della società istante, che aveva a suo tempo formalmente richiesto all'Amministrazione di concorrere ai fini dell'affidamento dei servizi in esame, avendo la stessa società, evidentemente, già valutato sia i costi di realizzazione del catalogo, sia le condizioni di disagio derivanti dai lavori nei locali, in quanto l'Amministrazione non può certo sovrapporsi, in uno Stato democratico di matrice laica e liberale e caratterizzato dal principio di sussidiarietà dell'intervento pubblico, all'autonomia privata nella valutazione circa la convenienza imprenditoriale delle attività economiche, che devono, quindi, essere rimesse al gioco della concorrenza (nel libero mercato o come in questo caso- mediante gara per l'accesso al mercato,) salvi gli eccezionali casi i cui l'interesse pubblico motivi la gestione pubblica diretta. Ne consegue la fondatezza delle censure di violazione, in primo luogo, dell'art. 7 del D.Lgs. n.1571995 che, nell'ambito degli appalti di servizi, disciplina le tassative ipotesi eccezionali in cui l'affidamento degli stessi può avvenire mediante il ricorso alla trattativa privata, non potendo, evidentemente, assumere alcun rilievo né la mera circostanza di fatto costituita dalle condizioni dei locali della Galleria oggetto dei lavori, che risultano comunque agibili al pubblico, considerato che proprio gli stessi locali sono stati affidati in concessione alla controinteressata per la vendita di pubblicazioni ai visitatori, né l'episodio, ormai risalente nel tempo e certamente non imprevedibile, della cessazione del precedente rapporto concessorio, oltretutto ormai giunto alla naturale scadenza contrattuale. Risultano, altresì, fondate le censure di violazione delle norme della legge n. 2411990 sul procedimento amministrativo, che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a permettere la partecipazione della ricorrente, che aveva manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione dell'impresa aggiudicataria dei servizi aggiuntivi, ad intervenire nel procedimento volto ad assumere le relative determinazioni, sfociato nella stipula di una convenzione con la controinteressata. Le attività oggetto della predetta convenzione, niente affatto episodiche, potendosi svolgere fino al giugno 2006 salvo proroga di sei mesi, devono, a loro volta, essere ricondotte allo svolgimento di servizi aggiuntivi ai servizi museali, concretandosi nella stabile offerta di vendita ai visitatori, nei locali della Galleria, di pubblicazioni (ed in particolare del catalogo della mostra redatto dalla medesima controinteressata), concernenti le attività della Galleria, ovvero nella redazione di materiale editoriale illustrativo e nella gestione dei punti vendita interni (bookshop). Devono, quindi, essere accolte anche le censure con le quali la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 117 del D.Lgs. n. 422004 [1], che definiscono i servizi museali aggiuntivi e ne disciplinano le modalità di affidamento previa procedura comparativa dei diversi progetti presentati. Conclusivamente, il ricorso in epigrafe va accolto, dovendosi disporre, per l'effetto, l'annullamento della convenzione impugnata e degli atti ad essa connessi e conseguenti. Ne discende l'obbligo dell'Amministrazione, che ha rinunciato alla gestione diretta dei servizi museali in esame affidandoli in concessione, di bandire senza alcun indugio la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, a termini di legge, dei medesimi servizi, conseguendone il soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente mediante la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto da GEBART S.r.l. come in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2005 con l'intervento dei Magistrati: Roberto CAPUZZI Presidente Giuseppe SAPONE Consigliere Raffaello SESTINI Primo ref., estensore Il Presidente L'estensore Depositata in Segreteria il 28 settembre 2005
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10 Ottobre 2005
Appalti pubblici per la gestione dei musei (Tar 75902005)
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