L'abuso della decretazione non incontra censure da parte delle camere e della Corte costituzionale La Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005 riporta tre decreti-legge. Due (il 162, contro la violenza negli stadi, e il 163, sulle infrastrutture) adottati dal consiglio dei ministri il 3 agosto, il terzo (n. 164, in tema di cinema) deliberato dal governo il 29 luglio. Nei primi due casi si tratta di 15 giorni di distacco fra la deliberazione e la pubblicazione; nell'ultimo, di ben tre settimane. Soltanto «in casi straordinari di necessità e di urgenza» la Costituzione (art. 77) consente l'adozione di decreti legge da parte del governo. È noto che la visione restrittiva dei costituenti (causata anche dai precedenti del ventennio, quando l'esecutivo faceva ordinario ricorso alla decretazione d'urgenza, con un tempo di conversione addirittura biennale) intendeva riferirsi a casi veramente straordinari, di necessità, urgenti, quali quelli conseguenti a una calamità naturale, secondo un classico esempio di scuola. È altrettanto nota la degenerazione della decretazione, sicché oggi il ricorso è solo pudicamente coperto dal richiamo costituzionale, senza in effetti che vi siano né straordinarietà, né necessità, né urgenza. L'andazzo, del resto, è agevolato dal comportamento acquiescente non solo delle camere, bensì della stessa Corte costituzionale. A volte, però, l'esagerazione è talmente palese che almeno un richiamo, per inascoltato ch'esso sia, s'impone. Prendiamo la Gazzetta Ufficiale del 18 agosto. Essa riporta ben tre decreti legge, due (il 162, contro la violenza negli stadi, e il 163, sulle infrastrutture, più noto per l'elargizione di 18 milioni di euro concessa al comune di Catania) adottati dal consiglio dei ministri il 3 agosto, il terzo (n. 164, in tema di cinema) deliberato dal governo il 29 luglio. Dunque, nei primi due casi si tratta di 15 giorni di distacco fra la deliberazione e la pubblicazione; nell'ultimo, di ben tre settimane. Come sono i precedenti di ritardo nella pubblicazione, e quindi nell'entrata in vigore, dei decreti legge? Limitandoci a quest'anno, rileviamo, salvo sviste, che nei 22 precedenti provvedimenti d'urgenza si sono rilevati spesso brevi intervalli: due giorni (un decreto-legge, il n. 106), tre giorni (il solo n. 16), quattro giorni (sei casi: n. 17, n. 63, n. 64, n. 90, n. 111, n. 112), cinque giorni (quattro casi: n. 2, n. 3, n. 35, n. 144). Altre volte è occorsa all'incirca una settimana: sei giorni (il di n. 8), sette giorni (tre volte: n. 14, n. 87. n. 115), otto giorni (pure tre volte: n. 44, n. 45, n. 81). In tre casi si sono registrate durate chiaramente abnormi: dieci giorni (n. 7, n. 86), 11 giorni (n. 22). Mai, però, si era arrivati alla dilatazione degli ultimi tre decreti legge. Ebbene, quale urgenza, ammesso sempre che sussistano straordinarietà e necessità, può esservi se un provvedimento entra in vigore non nell'imminenza dell'adozione (come sarebbe consequenziale rispetto appunto all'urgenza), bensì due o addirittura tre settimane dopo? Siccome conosciamo bene i ritmi legislativi, comprendiamo che il ritardo è essenzialmente motivato dalla chiusura delle camere: attendere due o tre settimane consente di non mangiare troppo tempo inutilizzabile a causa delle ferie. La camera, infatti, si è riunita lunedì 22, per consentire al vicepresidente di turno, Publio Fiori, d'incardinare i tre disegni di legge di conversione nel corso di una seduta della durata di tre minuti scarsi, in cui probabilmente sarà stato presente un solo deputato. Ora l'iter dei tre provvedimenti si inizia concretamente. Resta il fatto che un decreto legge che può attendere senza problemi tre settimane prima dell'entrata in vigore è un provvedimento in cui la foglia di fico dell'urgenza non sussiste: per contraddizione interna. Quanto alla necessità, qualche anomalia va segnalata almeno per il decreto legge n. 164. Il titolo concerne «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche» (l'aggettivo era stato messo al singolare, poi corretto al plurale nell'errata corrige andata in Gazzetta il 22 agosto). I primi tre articoli rispondono al titolo, trattandosi di temi veramente cinematografici; il quinto no, consistendo in un'offerta di 10 milioni di euro a favore del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee. Il quarto articolo, poi, è un capolavoro. Il recente codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) era stato modificato dalle camere, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63 di quest'anno, attraverso una variazione alle categorie di beni culturali, relativamente alle collezioni numismatiche. Questa modifica era entrata così in vigore soltanto dopo la pubblicazione della legge di conversione, n. 109, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno scorso. Dopo un mese dalla vigenza, ecco che il governo ha ritenuto sussistessero «necessità e urgenza» di rimodificare la norma già mutata dal parlamento. Il che fa riflettere anche in ordine ai rapporti fra istituzioni: può il governo, che non gradisca una legge approvata dalle camere (con l'ovvio concorso della maggioranza che lo sostiene), cassarla quasi subito con un decreto legge?
Decreti legge, l'urgenza è optional
Il governo ha adottato tre decreti legge, due dei quali sono stati approvati dal consiglio dei ministri il 3 agosto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto, mentre il terzo è stato deliberato dal governo il 29 luglio e pubblicato solo il 22 agosto. I decreti legge sono stati approvati senza il consenso della Corte costituzionale, che ha accolto il richiamo costituzionale senza espressione di parere. I decreti legge sono stati adottati senza distacco significativo tra la deliberazione e la pubblicazione, con i primi due decreti legge entrando in vigore entro 15 giorni e il terzo entro 21 giorni.
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