NAPOLI. Una sentenza che farà discutere. Giacché affronta un tema comune agli stabilimenti balneari che affollano il tratto di mare che va da Mergellina a Posillipo. Ed è quella pronunciata dalla quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Presidente, Anna Pappalardo; Consigliere, Ida Raiola; Consigliere estensore, Luca Cestaro) con la quale è stato respinto il ricorso proposto dai proprietari di un noto stabilimento di Marechiaro contro il Comune di Napoli per l'annullamento, previa sospensione della efficacia, «della ordinanza di demolizione di una pedana di legno, sorretta da tubolari in ferro, realizzata su una scogliera posta a mare innanzi alla sua proprietà con accesso dalla via Marechiaro, 90, nello specchio d'acqua posto a fronte del complesso Villa Imperiale». Più in particolare si tratta di una pedana di circa 350 metri quadrati realizzata con tubolari in ferro in zona sottoposta a vincolo paesistico. In particolare, il ricorrente ha addotto, tra i motivi a sostegno della propria richiesta di annullamento della ordinanza comunale, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'illegittima mancata considerazione della precarietà della struttura che, «in quanto tale, è stata autorizzata dallo stesso Comune di Napoli» per l'esercizio della attività balneare, sebbene il Comune di Napoli insista, invece, affermando l'irrilevanza delle autorizzazioni concesse «per altri fini (commerciali) rispetto alla legittimità edilizia e paesistica dell'opera». Insomma, secondo quanto ha rilevato il giudice amministrativo resta «controverso il regime edilizio e urbanistico dell'opera», anche perché, per il passato, l'ufficio edilizia privata del Comune ha in qualche modo asserito «che l'intervento non necessitava di alcun titolo edilizio» e il titolare dello stabilimento ha ottenuto «la concessione demaniale per l'area interessata e la licenza commerciale per l'esercizio dello stabilimento balneare che contempla anche la pedana in questione». Ma allora, per quale motivo si respinge il ricorso avverso l'ordinanza di rimozione? Vi sono alcune pesanti inadempienze, secondo il tribunale, che hanno finito per invalidare le autorizzazioni: «Trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesistico, sarebbe occorso acquisire la prova della autorizzazione paesaggistica alla installazione del manufatto scrive il giudice , prova che manca». Dunque, «in mancanza della prova della esistenza della autorizzazione paesaggistica non v'è dubbio aggiunge che l'opera debba essere qualificata come abusiva, senza che le autorizzazioni ottenute ad altri fini o, a maggior ragione, una errata valutazione operata incidenter tantum nel corso di un sopralluogo, possano condurre a mutare tale conclusione». Non solo, per il Tar Campania «non può dubitarsi che le opere in questione, determinando una considerevole alterazione dello stato dei luoghi, e, conseguentemente, una potenziale lesione dei valori paesaggistici, siano bisognevoli della autorizzazione paesaggistica (...) il che induce ulteriormente a confermare la piena, e anzi, doverosa applicabilità del regime sanzionatorio...». Ovviamente anche sulle motivazioni addotte a favore del ricorso, il giudice amministrativo tiene a precisare che non v'è alcun bisogno di una comunicazione di avvio del procedimento di demolizione trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche che si ricollega all'abuso «di cui peraltro l'interessato non può non esserne a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo». E anche per la cosiddetta «precarietà dell'opera» il Tar precisa che «da un lato, essa non sembra avere tale caratteristica e, dall'altro, ciò non rileva per essere il manufatto edificato in zona sottoposta a vincolo paesistico».