Da oltre sei mesi mancano notizie su come ottenere il condono ambientale e su quanto versare come sanzione. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, prevede la sanatoria (penale e amministrativa) degli abusi commessi entro il 30 settembre di quell'anno, purché si ottenga un giudizio di compatibilità paesaggistica e si versi un importo come sanzione. Anche chi ha ultimato lavori dopo il settembre 2004 può sanare l'abuso ambientale, ma solo per interventi minori (manutenzioni senza nuove su-perfici o volumi). L'incertezza. Le aule penali e gli uffici comunali sono bloccati dall'assenza di indicazioni sull'istruttoria delle pratiche. Mentre i privati sono intimoriti dal rischio di riduzione in pristino e dagli importi da versare. Lo Stato non ha fornito un modello di domanda né istruzioni: ciò sia a causa della conflittualità tra ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente, sia del timore di invadere competenze regionali. La materia è fluida anche perché si interseca con il condono edilizio (scaduto a dicembre 2004) e nell'attesa della pronuncia (ottobre 2005) della Corte costituzionale sulle leggi regionali impugnate dal Governo. I rischi penali. Chi ha presentato la domanda di sanatoria ambientale nel gennaio 2004, a volte con beni sotto sequestro e lavori rimasti incompiuti, trova conforto in due orientamenti regionali, che confermano la possibile estinzione dei reati ambientali. Una circolare della Sicilia (assessorato ai Beni culturali e ambientali 9 maggio 2005, n. 16) e una delibera della Calabria (379 del 22 marzo 2005) sottolineano infatti che, ottenendo un parere di compatibilità paesaggistica, si estinguono i reati previsti dal codice "Urbani" (decreto legislativo 422004). Non basta, dunque, la domanda di sanatoria ma occorrono il parere di compatibilità e il pagamento di sanzioni pecu-niarie. Il parere è determinante e deve essere emesso dall'autorità delegata (i Comuni, nelle regioni in cui vi è tale delega), acquisito quello della Soprintendenza. I tempi. Comuni (delegati dalle Regioni) e Soprintendenze non hanno comportamenti e scadenze uniformi. La legge 30804 prevede tempi certi solo per gli abusi ambientali "a regime" (di minore allarme e successivi al 30 settembre 2004): per queste procedure, in 180 giorni l'ente competente (Comune o Regione) devono provvedere, e 90 di questi giorni sono a disposizione della Soprintendenza per il proprio parere preventivo e vincolante. Ma per gli abusi anteriori al settembre 2004, oggetto di domanda di sanatoria entro il 31 gennaio 2005, non sono previsti gli stessi tempi. Ad esempio, la delibera della Regione Calabria prevede che le domande, indirizzate all'autorità di gestione del vincolo, vengano genericamente trasmesse alla Regione e da questa inviate alla Soprintendenza per il parere di competenza da rendere entro 90 giorni dalla richiesta. In Sicilia, dove ogni procedimento fa capo alla Soprintendenza, si prevede un'unica attesa di circa nove mesi (270 giorni) per ottenere dall'Ufficio un parere che, se favorevole, determina anche la sanzione pecuniaria dovuta. Nelle altre Regioni, i termini da seguire sono incerti: si poterebbe pensare a un parere di compatibilità reso entro 60 giorni dal Comune (se delegato) e altrettanti giorni a disposizione della Soprintendenza (come nel Testo unico sull'edilizia 38701), oppure si potrebbero utilizzare i termini previsti per i pareri di compatibilità "a regime", cioè 180 giorni a disposizione dell'ente delegato, di cui 90 a disposizione della Soprintendenza. All'incertezza va aggiunto il necessario adeguamento alla legge sulla competitività, che garantisce al cittadino il preavviso di un ipotetico rifiuto (articolo 10-bis della legge 24190), consentendogli un'eventuale integrazione dei documenti. Su tutti questi termini aleggia, poi, il rischio di un silenzio rifiuto, cioè l'onere di dover impugnare al Tar il comportamento tacito delle amministrazioni coinvolte.
Condono ambientale senza guide
La legge 15 dicembre 2004, n. 308, prevede la sanatoria degli abusi ambientali commessi entro il 30 settembre 2004, purché si ottenga un giudizio di compatibilità paesaggistica e si versi un importo come sanzione. Tuttavia, l'incertezza riguarda le aule penali e gli uffici comunali, che non hanno indicazioni sull'istruttoria delle pratiche. I privati sono intimoriti dal rischio di riduzione in pristino e dagli importi da versare. Lo Stato non ha fornito un modello di domanda né istruzioni. La materia è fluida anche perché si interseca con il condono edilizio.
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