II mare magnum di emendamenti approvati dalle camere durante la conversione in legge del decreto legge n. 115 del 15 giugno scorso (formalmente sulla pubblica amministrazione, in concreto una sorta di mini-legge finanziaria, con più svariati argomenti: cfr. Italia Oggi, 30 luglio, «Il decreto omnibus sulla p.a.»), conclusasi nell'ultimo giorno di lavoro preagostano della camera, ha portato a un nuovo primato: il venticinquesimo articolo aggiuntivo. Si è fatto ricorso al numerale latino vicies quinquies, mai finora utilizzato nella storia delle norme giuridiche. Fra le modifiche parlamentari si legge, nell'articolo 14-duo-decies, una deroga al recente codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale deroga stabilisce che «la presidenza del consiglio conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico», demandando l'intera questione a un successivo decreto del presidente del consiglio. Il codice dei beni culturali ha sì e no un anno e mezzo di vita: andarlo a modificare in un settore che proprio non richiederebbe alcuna innovazione non pare proficuo. Infatti, da oltre mezzo secolo opera l'archivio centrale dello stato. Ne sono sempre restati estranei, formalmente per motivi di sicurezza dell'apparato pubblico e di utilizzo corrente da parte degli uffici, gli archivi degli esteri e della difesa, con le negative conseguenze che questa separazione produce, particolarmente per il faticoso utilizzo dei fondi militari. Poi, via via, sono stati allontanati dall'archivio centrale, teoricamente unitario, gli archivi della presidenza della repubblica, della camera, del senato, della Corte costituzionale. Questo progressivo disfarsi dell'unità nella conservazione dei fondi significa più spese, più difficoltà di consultazione, più incertezze. Creare un ennesimo archivio istituzionale autonomo non ha motivazione scientifica. Ne ha di clientelari: si istituisce un nuovo ente, inutile, con le conseguenti, future assegnazioni di personale e soprattutto di dirigenti. Si continua nella proliferazione, in luogo della semplificazione. Il contrario del rasoio di Occam: entia multiplicantur sine necessitate. La disposizione introdotta al senato (per emendamento del governo, rectius di palazzo Chigi, sul quale si ignora quanto siano favorevoli i responsabili dei beni culturali) non considera che esiste una legislazione uniforme dei beni archivistici, posto che si affidano alle semplici «determinazioni» del presidente del consiglio, tramite decreto, «le modalità di conservazione, di accesso e di consultazione degli atti». Avremo un archivio Berlusconi, con disposizioni diverse dall'archivio Prodi o dall'archivio Bertinotti, ove quest'ultimo vincesse primarie ed elezioni? La questione ha già sollecitato preoccupati interventi di studiosi di formazione diversa, quali Ernesto Galli della Loggia (Corriere della Sera, 5 agosto) e Salvatore Settis (la Repubblica, 11 agosto). Non c'è solo il fine di creare un nuovo ente. C'è sottesa, più rilevante, la volontà di rendere organo costituzionale la presidenza del consiglio. Questo, per scopi sia politici, sia istituzionali, sia concreti. Un organo costituzionale non subisce l'affronto dei controlli della magistratura contabile. Un organo costituzionale riceve, nel bilancio dello stato, la sua dotazione e se l'amministra come meglio crede, attraverso un bilancio domestico, come avviene per le due camere e la Corte costituzionale, o addirittura un bilancio che è perfino faticoso conoscere, come avviene con la presidenza della repubblica (ne sa qualcosa il deputato Raffaele Costa, al quale è stata perfino opposta la pretesa consuetudine costituzionale del segreto sulle spese quirinalizie). Un organo costituzionale regola come ritiene dipendenti e consulenti. Certo, un archivio autonomo è solo una piccola tappa nella marcia per la conquista dell'autonomia costituzionale di palazzo Chigi; tuttavia, nei meandri della presidenza del consiglio la si considera significativa. Sinceramente, sarebbe come progettare un colpo di stato militare e accontentarsi di modificare le insegne dei gradi sulle uniformi. Siccome però la presidenza del consiglio organo costituzionale oggi non è, il provvedimento è pericoloso perché, inserendosi in una strada già segnata da interventi sgradevoli (i citati archivi autonomi), può dare la stura a un'ulteriore autonomia di altri istituti. Esempio immediato: l'archivio del ministero dell'interno, che potrebbe rivendicare una propria sovranità. A questo punto, ci si chiede a che cosa serva un archivio che viene definito: 1) centrale, 2) dello stato, posto che ogni organo costituzionale, e addirittura singoli ministeri, tendono a sfuggirne. Non solo. Di fatto, oggi la presidenza è un ministero, con dipartimenti retti da una decina di ministri senza portafoglio. Una volta costituito l'archivio autonomo della presidenza, che succederebbe quando un dipartimento si trasformasse in ministero, com'è già capitato, per esempio, con l'ecologia oggi ministero dell'ambiente? Saremmo all'assurdo che le carte verrebbero frammentate: fin che c'era un dipartimento, esse giacerebbero nell'archivio della presidenza del consiglio, con norme a sé; successivamente, sarebbero destinate all'archivio centrale, secondo le disposizioni generali sugli archivi. Già si parla, per rimediare al malfatto, di annullare il testo da poco approvato. Il treno legislativo, cui agganciare il vagone della norma che sopprima il futuro archivio di palazzo Chigi, potrebbe essere la conversione in legge del decreto legge, approvato dal consiglio dei ministri a fine luglio, contenente numerosi provvedimenti in materia di beni culturali, comprese altre modifiche al codice specifico. Non si dica che approvare a luglio una norma e annullarla a settembre sia sgradevole. Proprio quest'ultimo decreto legge, infatti, sopprime una disposizione sui beni culturali entrata in vigore appena a giugno.