In una direttiva la Funzione pubblica detta le regole da seguire per gli stage II tirocinio formativo e di orientamento svolto presso le pubbliche amministrazioni è un importante strumento di formazione dei giovani e per i soggetti pubblici rappresenta una occasione pei contribuire a fare maturare nuove professionalità. Il che fino a oggi non è però avvenuto. Per queste ragioni il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una specifica direttiva con cui sollecita gli uffici all'utilizzazione delle strumento e fornisce le necessarie indicazioni operative. Va sottolineato che le amministrazioni hanno mostrato in questi anni una generale ritrosia a utilizzare tutti gli strumenti in cui sono presenti momenti di formazione e di lavoro. Infatti non sono molto utilizzati neppure i tirocini finalizzati all'inserimento di portatori di handicap all'interno delle strutture lavorative nella parte riservata alle assunzioni obbligatorie e, con la parziale eccezione dei Comuni, i contratti di formazione e lavoro sono anch'essi molto poco utilizzati. I tirocini formativi sono stati introdotti dalla legge n. 1961997, meglio nota come «pacchetto Treu». Il dipartimento della Funzione pubblica, ricordando quanto previsto nella sentenza della Corte costituzionale n. 502005, sottolinea che queste disposizioni sono ancora in vigore, salvo che nelle Regioni che hanno provveduto a darsi uria propria regolamentazione. Il tirocinio non costituisce in alcun modo una forma di lavoro subordinato, anche perché non prevede un pubblico concorso per l'ammissione, esigenza che invece la Costituzione impone per l'accesso al pubblico impiego. È definibile come uno strumento attraverso cui si stabilisce un collegamento diretto tra le università e i soggetti pubblici per garantire una migliore formazione, anche attraverso concrete esperienze di lavoro. Le amministrazioni possono valorizzare il ricorso al tirocinio prevedendone la menzione nei curricula e, quindi, permettere di conseguire un punteggio aggiuntivo nei concorsi. Non dando vita a un rapporto di lavoro subordinato il tirocinio non può essere retribuito e può essere previsto, al massimo, l'erogazione di rimborsi sotto forma di borse di studio, previa determinazione, dei criteri di erogazione. Nonostante non sia un rapporto di lavoro è necessario che il tirocinante sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e come responsabilità civile per i rischi che può causare a terzi. L'onere di tali assicurazioni deve essere sostenuto dal promotore, cioè l'Università o la struttura competente al collocamento. Sono tre i soggetti coinvolti: il promotore, l'amministrazione ospitante e il tirocinante. I relativi rapporti vanno definiti in una specifica convenzione. La durata del tirocinio è definita nella convenzione e, comunque, non può essere superiore a 12 mesi. Esso deve svolgersi sulla base delle modalità previste in un progetto formativo che può prevedere tanto la mera formazione che la sua alternanza con un vero e proprio inserimento nella struttura burocratica con finalità di orientamento. La Funzione pubblica ricorda che il tirocinio non può essere utilizzato per coprire posti vuoti nelle dotazioni organiche. Per garantire il successo della esperienza l'ente promotore deve individuare un tutor che chiamato a seguire da vicino l'evoluzione dell'esperienza e l'amministrazione ospitante deve individuare uno specifico responsabile. La Direttiva ricorda infine alle amministrazioni di svolgere un ruolo attivo nello svolgimento della esperienza.
Tirocinio nelle amministrazioni con caratteristiche private
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso una direttiva per gli stage II tirocinio formativo e di orientamento presso le pubbliche amministrazioni. Il tirocinio è un'opportunità per i giovani e per i soggetti pubblici per fare maturare nuove professionalità. Tuttavia, fino a oggi, non è stato utilizzato in modo efficace. La direttiva sollecita le amministrazioni a utilizzare gli strumenti e a fornire indicazioni operative. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato, ma un'opportunità per stabilire un collegamento diretto tra le università e i soggetti pubblici per garantire una migliore formazione.
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