L' INAUGURAZIONE dell'esposizione dell'ormai famoso «Satiro danzante», organizzata con la significativa presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e del presidente della Camera Casini nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, costituisce indubbiamente la conclusione di un travagliato iter del recupero e del restauro dell'importante reperto. La presentazione della statua, ripescata nel Canale di Sicilia alcuni anni fa, coincide con l'importante convegno di Siracusa su «La cooperazione nel Mediterraneo per la protezione del patrimonio culturale subacqueo», che consentirà la disamina della specifica convenzione, firmata a Parigi, in sede Unesco, il 1 novembre del 2001. Infatti, questo tipo di ritrovamenti ha sempre provocato problemi, sia di carattere giuridico, sia di carattere culturale, ai fini dell'attribuzione dei reperti ad uno Stato o ad un altro e, fino ad ora, mancava una normativa internazionale di riferimento. Nel caso specifico, come noto, il Satiro era stato ritrovato in acque internazionali dall'equipaggio del motopeschereccio «Capitan Ciccio» della marineria di Mazara del Vallo. La recente convenzione internazionale, avendo come base l'art. 149 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stabilisce ora che gli oggetti trovati nell'area dei fondi marini al di là dei limiti della giurisdizione nazionale siano preservati ed utilizzati per il beneficio dell'umanità nel suo insieme, cercando comunque di salvaguardare i diritti preferenziali di alcuni Stati: cioè Stato di origine o di origine culturale o di origine storica ed archeologica. Logicamente, tale convenzione nulla dispone circa gli oggetti storici ed archeologici, che si trovano nello spazio situato entro le 12 miglia delle acque territoriali o 24 miglia, per gli Stati che abbiano istituito la zona contigua. La convenzione di Parigi evita, inoltre, il pericolo prima esistente e rappresentato dall'art. 303 della convenzione di Montego Bay, secondo cui non era pregiudicata l'applicazione del «droit de récupérers des épaves» e che, in sostanza, consentiva a chi avesse ritrovato cose perdute in mare di diventarne proprietario, se il proprietario originario era sconosciuto e, comunque, di ottenere un diritto reale patrimoniale sulla cosa. Condividendo, quindi, l'esigenza di salvaguardare un patrimonio comune e nell'intento di evitare gli effetti di norme basate sul criterio «primo arrivato, meglio servito», vengono tutelati tutti gli oggetti che presentano un carattere culturale, storico e archeologico e che sono immersi da almeno cento anni. Molto importante poi la norma ora codificata, secondo cui l'esplorazione commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di speculazione è incompatibile conia protezione e la buona gestione di questo patrimonio e, pertanto, gli elementi di tale patrimonio non possono costituire l'oggetto di transazioni, né di operazioni di vendita di carattere commerciale. Infine è stato raggiunto un accordo, che, in caso di ritrovamenti, si basa sulla successione di quattro elementi: dichiarazione, notificazione (alle parti interessate), consultazioni a livello di Stati interessati e misure d'urgenza, previa notifica formale all'Unesco. Logicamente, la convenzione prevede che gli Stati parte devono esigere dai loro cittadini che dichiarino tutte le scoperte del patrimonio culturale sottomarino, con una particolare procedura, che è stata regolamentata.
Quella firma che mise ordine fra le onde - Nel 2001, in sede Unesco, a Parigi fu siglata la convenzione sui ritrovamenti in mare
L'esposizione del famoso Satiro danzante, organizzata con la presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e del presidente della Camera Casini, segna la conclusione del recupero e del restauro dell'importante reperto. La statua, ritrovata nel Canale di Sicilia, è stata presentata in concomitanza con il convegno di Siracusa su La cooperazione nel Mediterraneo per la protezione del patrimonio culturale subacqueo. La convenzione internazionale, firmata a Parigi nel 2001, stabilisce che gli oggetti trovati nell'area dei fondi marini al di là dei limiti della giurisdizione nazionale siano preservati ed utilizzati per il beneficio dell'umanità nel suo insieme.
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