E' all'esame del parlamento il secondo schema di decreto legislativo che modifica il decreto n. 19002. Le commissioni parlamentari competenti di camera e senato dovranno esprimersi entro il 29 luglio sullo schema di secondo decreto legislativo correttivo del dlgs n. 19002, che è stato approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 13 maggio, con un parere obbligatorio ma non vincolante. Va notato che lo schema ha già passato l'esame della Conferenza stato-regioni-autonomie locali che hanno chiesto soltanto alcune piccole modifiche. Tra queste, quella relativa all'estensione dell'applicazione del provvedimento anche alle opere di interesse regionale concorrente. Il provvedimento definisce delle nuove norme in materia di redazione e approvazione dei progetti che saranno applicate soltanto per le opere rientranti nella cosiddetta legge obiettivo. In sostanza, viene profondamente riscritta la parte delle norme tecniche contenute nel regolamento generale della legge Merloni (dpr n. 55499) che vengono quindi adattate alle peculiarità di questi interventi (che in larga misura concernono interventi nel settore ferroviario e stradale). Il risultato è un testo che arricchisce di molto il contenuto del progetto preliminare a scapito del definitivo e dell'esecutivo. Da ultimo, è stata inserita anche la procedura della cosiddetta «archeologia preventiva» per evitare «il rischio di ritrovamenti imprevisti e quindi di sospendere i lavori». Lo schema di decreto prevede però l'emanazione di un successivo dm che dovrà stabilire le linee guida della procedura. Per quel che riguarda la progettazione il provvedimento prevede anche che siano modificate le aliquote per la corresponsione degli emolumenti ai progettisti. Viene inoltre previsto il divieto per chi ha partecipato alla progettazione posta a base di gara di prendere parte alle prestazioni di servizi riguardanti l'opera progettata, nonostante la sentenza della Corte di giustizia (C-2103 del 3 marzo scorso) abbia stabilito l'illegittimità di un'analoga disposizione belga per violazione della direttiva n. 9250Cee. Un punto di particolare interesse per il settore delle imprese è poi rappresentato dal compenso aggiuntivo che spetterà al contraente generale per i cosiddetti oneri di «incantieramento», che nello schema è definito in una percentuale variabile fra il 6 e l'8 del costo complessivo dell'intervento, che dovrà essere indicata nel quadro economico anche se non prevista nel bando di gara. Le due percentuali potranno inoltre essere aumentate dello 0,6 se il contraente generale ha prestato la cosiddetta garanzia globale di buona esecuzione (il cosiddetto performance bond). Per quel che riguarda la verifica sui progetti è stata fatta la scelta di escludere dall'attività di validazione gli organismi di ispezione di tipo C per le verifiche di importo superiore a 20 milioni di euro, riservando questa attività ai soli organismi indipendenti o alle stazioni appaltanti che abbiano istituito un proprio ufficio tecnico ad hoc. La scelta peraltro si pone in contrasto con quanto lo stesso ministero ha deciso nel regolamento sulla validazione relativo alle opere ordinarie.