Tutela del paesaggio. Il disegno di legge approvato alla Camera e in attesa del sì del Senato apre scenari complessi nel rapporto tra Stato e autonomie Territorio, parola agli enti I governi locali conquisteranno anche la difesa e la valorizzazione dei beni culturali Stato e autonomie locali si contendono il governo del territorio: nella Carta costituzionale spetta allo Stato la tutela dell'ambiente e dei beni culturali mentre alle Regioni va il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (salvo indirizzi statali). Le autonomie potranno cambiare il regime delle distanze ROMA L'autonomia delle Regioni si allarga al «governo del territorio». E la delicata (e controversa) materia degli standard urbanistici e delle distanze fra edifici viene in larga misura liberalizzata, grazie al disegno di legge approvato martedì scorso dalla Camera e passato ora al Senato per il voto definitivo. Il provvedimento regola, dopo dieci anni di ripensamenti, le competenze di Stato e autonomie locali in materia di urbanistica, alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione. Con la norma in discussione, che tiene conto in buona parte delle indicazioni della Corte costituzionale, viene anche affidato alle Regioni il potere sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali (salvo indirizzi dello Stato). Altri aspetti importanti del Ddl sono il maggior peso delle negoziazioni a scapito dei meccanismi autoritativi e la possibilità di derogare agli standard urbanistici, con valutazioni da effettuare su base «prestazionale». Per i numerosi professionisti del settore si apre una stagione di nuove opportunità ma anche di necessità di aggiornamento formativo. E anche il Fisco farà la sua parte, con crediti d'imposta per chi si impegna nei nuovi «piani urbanistici». Nel nuovo Ddl approvato dalla Camera il 28 giugno il «governo del territorio» continua a far capo alle Regioni ma guadagna terreno, acquisendo la tutela dei beni culturali (che apparteneva saldamente allo Stato). L'articolo 1 comprende nel «governo del territorio» sia la valorizzazione che la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali. Inoltre, fonde la tutela dei beni culturali (che spettava allo Stato) accomunandola alla tutela del paesaggio, mentre nell'articolo 117 della Costituzione la tutela dell'ambiente spettava all'autorità centrale. Più poteri alle Regioni. I poteri delle Regioni, quindi, aumentano e il disegno di legge è allineato, quanto meno sotto il profilo della tutela monumentale, alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 16 giugno 2005. Con legge regionale 112004, il Veneto ha infarti inserito le proprie Ville nei nuovi piani regolatori, prevedendo i valori di tutela, interventi e destinazioni d'uso ammissibili. La legge è stata riconosciuta legittima dalla Consulta e questo spazio per i beni culturali nei piani regolatori è innovativo perché supera la distinzione (enunciata nella sentenza della Consulta n. 92004) tra la tutela, che ha per oggetto la preservazione del bene, e la valorizzazione, che riguarda soprattutto la fruizione. Con la norma in discussione, mantenendo i poteri di tutela, lo Stato conservava il potere di conformare il diritto di proprietà, cioè la possibilità di far modificare il bene, di irrogare sanzioni, effettuare controlli. Ora il disegno di legge, sulla linea della sentenza 2322005, accentua il collegamento tra beni culturali, tutela dell'ambiente e governo del territorio. Con la futura legge, quindi, ogni Regione, nel configurare i propri strumenti urbanistici, potrà e dovrà tener conto della tutela degli immobili di pregio storico artistico. Ciò è conforme al nuovo assetto costituzionale, secondo il quale, allorché il Comune eserciti funzioni urbanistiche, non si sovrappone né si sostituisce alle competenze centrali, ma semmai rafforza le competenze stesse. Un passo intermedio, che facilita la soluzione attuale, era già presente nell'articolo 5 del codice Urbani sui beni culturali (422004), dove si prevede che gli enti territoriali cooperino con lo Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela. A breve, una prima applicazione di questa sinergia tra Stato e Regioni, vi potrà essere in tema di sanatoria ambientale (legge 15 dicembre 2004, n. 308), settore in cui la tutela dell'ambiente (dello Stato) sembra contrastare con il governo del territorio (regionale), perché gli enti locali non intendono sanare abusi ambientali che sono invece perdonati dallo Stato. Gli atti negoziali. Il Parlamento, nel Ddl, incentiva però non solo la sussidiarietà verticale," eliminando sovrapposizioni tra Regioni, Province e Comuni, ma anche quella orizzontale, cioè i rapporti tra pubblico e privato. Si darà infatti la precedenza ad atti negoziali (accordi, convenzioni) in luogo di atti autoritativi (articolo 5), in sede i pianificazione potranno concludersi accordi con i privati (articolo 8) e valutarsi l'esistenza di proposte di più privati in gara tra loro (confronto concorrenziale). Si vara poi una nuova sorta di moneta, il "diritto edificatorio", definito come trasferibile e liberamente commerciabile (articolo 9) corrispondente al valore di ciò che si perde per la realizzazione di opere ed interventi pubblici nel piano urbanistico. Questa "moneta edilizia" circolerà non solo tra ambiti di uno stesso comune, ma anche tra vari comuni, specialmente quando vi sono oneri ambientali da compensare (quali la collocazione di discariche). Di tutto ciò vi era già un preavviso nell'orientamento della Corte costituzionale (17999) che per bilanciare vincoli urbanistici troppo lunghi auspicava accordi attuativi di pianificazione. Standard "liberi". Sulla stessa linea va anche vista la "liberalizzazione" degli standard e delle distanze. Dopo circa 40 anni (dal 1968), l'articolo 7 del Ddl rende elastica la dotazione di attrezzature, servizi pubblici e di interesse pubblico. Verde, sport, parcheggi, uffici e servizi pubblici saranno determinabili volta per volta non più sulla base di proporzioni rispetto ai metri quadrati edificabi-li, bensì su base prestazionale. Diventeranno variabili anche le distanze tra costruzioni. In questo caso, però, la norma in itinere si discosta dagli orientamento della Consulta, che sempre con la sentenza 2322005 ha ritenuto inderogabile dai piani locali la norma del 1968 sulle distanze minime in zona di completamento (cioè a rada edificazione). IN SINTESI Sinergia Stato-Regioni. Nel «governo del territorio» concepito dal disegno di legge in discussione la tutela degli immobili storico-artistici è affidata alle Regioni, che ne terranno conto nel configurare gli strumenti urbanistici Più accordi, meno imposizioni. Un aspetto rilevante del Ddl è l'accento posto sugli atti negoziali (accordi e convenzioni), che vengono privilegiati rispetto a quelli autoritativi. Il «diritto edificatorio» sarà liberamente commerciabile Liberalizzazioni. Dopo 40 anni vengono resi elastici il concetto di standard urbanistici, che verranno valutati su base prestazionale, e le regole sulle distanze minime fra edifici