IL 5 LUGLO IN AULA ALLA CAMERA LA NORMA SCEMPIA SPIAGGE MEGA STRUTTURE SULLE SPIAGGE, A RISCHIO LA SARDEGNA Approda in Aula alla Camera martedì 5 luglio la norma che dà il via allo scempio dello spiagge del disegno di legge sulla competività, ispirata dal ministro Tremonti, contenuta nel testo elaborato dalla I (Affari costituzionali) e la V (Bilancio) Commissioni della Camera riunite. "Anche se nel testo attuale non c'è più l'obbrobrio della concessione novantennale, con l'art. 14 del Ddl che va oggi in discussione in Aula a Montecitorio si apre il demanio marittimo alla costruzione di grandi strutture e infrastrutture turistiche stabili (che impieghino non meno di 250 persone!). Ciò significa che con una procedura accelerata e semplificata, che si conclude perentoriamente in 4 mesi (165 giorni), le Regioni, con l'avallo del Governo, potranno definire Accordi di programma che coinvolgano i comuni interessati che si potranno concludere con il silenzio assenso, senza alcun potere di veto da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica. Al solito per Governo e maggioranza conta il precedente: aver violato l'intangibilità del demanio, quale benearea pubblica fruibile dove porre solo leggere strutture precarie, quando sarebbe naturale che tali interventi fossero compiuti fuori delle spiagge in terreni privati o pubblici. Ci aspettiamo dalla minoranza e dai deputati più sensibili della maggioranza che non si accontentino di un maquillage che non può cambiare il volto di una norma impresentabile", commenta Gaetano Benedetto, segretario aggiunto del WWF Italia Il WWF Italia ricorda che questa norma, se approvata, metterebbe a rischio regioni come la Sardegna, dove la amministrazione autonoma ha resistito nel tempo, tutelando con una legge regionale la fascia costiera (facendo riferimento alla LR 231993 è stato introdotto, con la "Legge Salvacoste" n. 82004 della Giunta Soru, un vincolo permanente di inedificabilità entro la fascia dei 300 metri ed un vincolo transitorio, in attesa della nuova pianificazione paesistica, nella fascia tra i 300 m e i 2 km, attraverso), opponendosi così alle speculazioni di multinazionali e colossi nazionali del mattone. Con l'art. 14 introdotto nel testo base approvato dalle Commissioni parlamentari competenti del DDL recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale" (AC n. 5736) in discussione a Montecitorio è stato dapprima stabilito che si potessero concedere concessioni novantennali e consentire la costruzione sul demanio marittimo di strutture e infrastrutture per insediamenti turistici di qualità. La norma, in parte corretta (non prevede più l'ampliamento abnorme del tempo della concessione, oggi quadriennale, a 90 anni), contiene comunque la possibilità di ottenere l'autorizzazione a costruire grandi insediamenti turistici di qualità (che occupino perlomeno 250 persone!) con una procedura semplificata e accelerata che vede le Regioni compiere una prima valutazione dei progetti dei proponenti, che è poi estesa a tutte le amministrazioni competenti anche attraverso un accordo di programma, per poi chiudersi, perentoriamente nell'arco di 165 giorni, con l'applicazione del meccanismo del silenzioassenso, mitigato dal fatto che i progetti devono essere corredati pro forma da uno studio di fattibilità ambientale e che restano ferme le tutele previste dal Codice Urbani. Documenti allegati alla Comunicazione del WWF DDL recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale" (AC n. 5736) Testo emendato dalle Commissioni I e V riunite della Camera dei Deputati Art. 14. (Insediamenti turistici di qualità). 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 4, di seguito denominati «promotori», possono presentare, congiuntamente, alla regione interessata, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità, di interesse nazionale anche tramite concessione di beni demaniali marittimi di durata massima di novanta anni ed anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti turistici e alberghieri preesistenti. 2. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 10 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti da 36 a 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 3. Gli insediamenti turistici di qualità sono caratterizzati dall'elevato livello dei servizi erogati e di soddisfazione degli utenti, della qualità ambientale, dell'integrazione con il tessuto storico culturale del territorio circostante, dalla idoneità ad attrarre flussi turistici internazionali. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità è effettuata secondo le procedure di cui ai seguenti commi. Gli insediamenti turistici di qualità, di cui al presente articolo, sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante, nonché dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati, dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui al presente articolo devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. 4. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, realizzare e gestire gli insediamenti turistici di qualità gli enti territorialmente competenti, anche associati, nonché i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, definiti da apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze . dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela dei territorio. 5. Le proposte dovranno comprendere devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture ed opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 4. La realizzazione di infrastrutture e servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico e titolare della concessione. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 6. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi. 7. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmetterne documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. 8. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura di evidenza pubblica ai sensi del successivo comma 10, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. Le proposte e richieste sono acquisite dalla regione, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che promuovono La Regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizione ha l'effetto di assenso alla proposta. 9. La stipula dell'accordo di programma, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, ed ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa comunitaria, ivi compresa l'eventuale realizzazione di case da gioco. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto realizzatore dell'insediamento, titolare della concessione di beni demaniali di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 10. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 10 bis Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui al presente articolo, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Art. 10 bis (dovrebbe però essere ter) Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono individuati tre siti di preminente interesse paesaggistico in cui sono ubicati insediamenti industriali dimessi, nei quali effettuare un intervento integrato di recupero e bonifica ambientale e di realizzazione di un insediamento turistico di qualità, secondo le modalità del presente articolo, sulla base di un concorso di idee, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. ESTRATTO SINTETICO DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 14 DEL DDL COMPETIVITA' Nella sostanza con le modifiche all'art. 14 del DDL Competitività. a) si apre il demanio marittimo a grandi insediamenti e infrastrutture turistiche "di qualità" di interesse nazionale come dimostra il fatto che "gli insediamenti turistici di cui al presente articolo devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità". (vedi comma 3); b) si cattura la benevolenza delle Regioni aumentando la loro quota di introiti dal canone dal 10 al 20, mentre i Comuni hanno confermato la loro quota del 20 (vedi comma 1) c) per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici nell'attuale versione dell'articolo in questione si stabilisce che i progetti devono: 1) letterale: "essere caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante" (vedi comma 3) 2) essere corredati da uno "studio di fattibilità ambientale" (vedi comma 5); 3) prevedere che nell'accordo di programma che "ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie () Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (vedi comma 9); 4) essere realizzate "in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dimessi" (vedi comma 6) d) per quanto riguarda l'iter autorizzativo: I) "Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse" (vedi comma 6); II) La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e () entro i successivi sessanta giorni, individua le proposte "che ritiene di pubblico interesse" e trasmette la "documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo" (vedi comma 7) III) "Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta entro trenta giorni dalla aggiudicazione" e infine: "La Regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizione ha l'effetto di assenso alla proposta" COMMENTO DEL WWF ITALIA Secondo le prime valutazioni del WWF Italia ci troviamo di fronte a: A) un immenso pasticcio il cui vero scopo è aprire il demanio marittimo a insediamenti di grandi se non grandissime dimensioni (un'attività con 250 addetti è una media azienda industriale); B) lo si fa facendo riferimento a un presunto "interesse nazionale" alla realizzazione dell'invgrastruttura turistica (!?!), quasi ci trovassimo di fronte a indispensabili infrastrutture energetiche o di trasporto; C) con un accordo di programma in cui si prevedono interventi consistenti in aree quali quelle del demanio marittimo di pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico, facendo riferimento formale alla normative ambientali e paesaggistiche che viene richiamata solo come elemento caratterizzante la qualità degli interventi e non come elementi condizionanti le scelte di intervento rispetto alla qualità del territorio sul quale questi dovrebbero essere realizzati; D) lo si fa con una procedura semplificata e accelerata, che si conclude in 165 giorni (poco più di 4 mesi), nonostante la maggiore tutela cui dovrebbe essere sottoposto il bene demaniale, applicando ancora una volta la formula del "silenzioassenso", senza fare alcuna eccezione riguardo alle amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica, anche se pro forma resta fermo (e non si sa cosa questo significhi) quanto stabilito dal Codice Urbani e con la sola cautela in campo ambientale dello studio di prefattibilità a corredo del progetto. Più in generale c'è inoltre da aggiungere le seguenti considerazioni. Tutta la norma, anche se ora si riconosce il ruolo delle Regioni, sembra invadere ed essere in palese contraddizione con le competenze proprie del "governo del territorio" ed in materia urbanisticoedilizia trasferite appunto, alle stesse Regioni (anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione), e quelle sulla tutela paesaggisticoambientale, esercitate per delega dello Stato in base all'art. 5 c. 6 e agli artt. 135 e sgg. del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tornando al problema: "vendita o concessione?" sembra emblematico il lapsus dello stesso vicepresidente del Consiglio Tremonti, che, dapprima aveva parlato di "vendere le spiagge" tout court, e poi di fronte alle proteste aveva precisato di intendere solo le concessioni di lunga durata. Ma è proprio questo che rivela il grave rischio ingenerato da qualsiasi proposta del genere: il solo fatto di usare indifferentemente termini antitetici come "vendita" e "concessione d'uso" dimostra che si è smarrito il senso del demanio come bene pubblico da utilizzare liberamente, e prima di tutto in difesa dell'ambiente, e che la volontà politica è liquidatoria. In conclusione secondo il WWF Italia il concetto di "bene demaniale" dovrebbe invece essere assai diverso: occorrerebbe realizzare le costruzioni e i manufatti stabili e di grandi, grandissime dimensioni ben al di fuori della fascia pubblica (che come si è detto è in genere assai ristretta), ed in quest'ultima ubicare semmai solo le attrezzature balneari indispensabili e di facile rimozione. I grossi edifici e gli impianti costruiti finora sul demanio (sovente con procedure di dubbia legalità, se non del tutto abusivamente), a cui si pensa di destinare di mutui per il miglioramento e la ristrutturazione, dovrebbero essere semmai demoliti o spostati al di fuori dell'area demaniale.