L'INTERVENTO del vicepresidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena, in replica a quello del giudice Guardiano e a sostegno della recente delibera del Comune a proposito dell'ex Asilo Filangieri suscita qualche perplessità, sia nei confronti dell'applicazione - più che dell'interpretazione del dettato costituzionale - sia nei confronti della questione in sé. Posto che, come sostiene l'illustre giurista, i beni di proprietà del demanio comunale sono «del popolo», occorrerà ricordare che la stessa Costituzione ha anche formalizzato l'esistenza di organi amministrativi, che in nome del popolo e a garanzia della democratica partecipazione del popolo, dovrebbero amministrare tali beni. Si badi: amministrare, non liberarsi del problema concedendone l'uso al primo gruppo di volenterosi. E perciò si suppone lo facciano anche individuando con il massimo acume e la massima lungimiranza possibile le esigenze obiettive del popolo, gli usi compatibili con i beni stessi e le regole entro le quali il maggior numero di persone ne possa fruire, senza coartare l'altrui diritto alla stessa fruizione. Ma lo facciano prima e non dopo avere concesso di fatto il bene. Perché fino ad allora, malgrado ogni diversa intenzione politica, dovranno difendere quel bene da ogni abuso, fosse anche il più culturalmente legittimo. Dunque un compito, che vogliamo banalmente individuare come del "gestore" in nome del popolo, secondo l'interpretazione del Maddalena, ma che è di altissima responsabilità democratica, cui comunemente non corrisponde un'altrettanto qualificata azione politica. Anzi, se c'è un motivo per lamentare generalmente la qualità della suddetta azione, esso consiste proprio nell'inefficienza di quella tutela a garanzia affidata dalla stessa Costituzione agli organi politico-rappresentativi dello Stato. Ora, il suggello dato con la delibera suddetta non solo definisce l'uso culturale del bene in questione, ma implicitamente individua gli occupanti - abusivi a tutti gli effetti, ancorché siano culturalmente qualificati - come destinatari della delibera stessa e, in definitiva, consegnatari "di fatto" della struttura. E lo fa, si badi, prima ancora che siano stabilite le regole dell'uso del cosiddetto bene comune. Anzi, implicitamente ammette che lo statuto che si è dato il gruppo occupante sia perfettamente idoneo a garantire la proposizione, l'alternanza e la partecipazione alle iniziative culturali che vi avranno luogo; e ciò al di fuori di ogni preventiva formalizzazione. Sicché la delibera ha partorito di fatto un ircocervo: parto frettoloso, forse funzionale a esiti molto vicini nel tempo, ma parto deforme, che si manifesta sempre quando ci dimentichiamo che con la fretta nulla si fa bene. Infatti ha deliberato un po' troppo, diciamo così, spingendosi ad affidare di fatto agli occupanti l'organizzazione stessa di quelle regole e modalità d'uso, e di fatto rinunciando colpevolmente proprio al ruolo di garante democratico che la Costituzione affida agli organi di governo. Non vedo perciò perché si scomodi un giudice costituzionale per difendere la stortura di tale procedura; infatti nessuno mette in dubbio che l'individuazione di uso culturale compiuta possa essere in linea col dettato dei principi generali del nostro ordinamento. Ma è l'assenza della formalizzazione delle regole attraverso le quali altri cittadini, ugualmente desiderosi di rendersi utili alla comunità, possano proporsi come alternativa al gruppo occupante, a definire in modo lineare l'ipocrisia politica della delibera e l'infingimento attraverso il quale si cerca di far passare come legittimo un possesso esercitato con l'occupazione; senza definire cioè preventivamente - compito proprio del "gestore" - le modalità d'uso di un bene pubblico da parte di chiunque abbia titolo per occuparsene al meglio, entro una griglia d'usi consentiti e largamente condivisi. Occorreva inoltre che l'attribuzione - temporanea e per gara pubblica - di un luogo "pubblico" avvenisse secondo una prassi nella quale nessuno si sentisse potenzialmente escluso. Cosa che il regime assemblearistico varato dal gruppo occupante non può in alcun modo garantire. Non generalizzerei peraltro il concetto di uso civico, di preziosa ascendenza medioevale, ma attinente prevalentemente all'impiego di spazi naturali aperti, la cui cura e manutenzione sono affidate quasi esclusivamente al ciclo naturale, per estenderne l'applicazione a un immobile che richiede impiantistica e manutenzione per funzionare. Chi pagherà queste somministrazioni? E se sarà la pubblica amministrazione, è "giusto" che ciò avvenga senza che l'uso del luogo sia sottoposto ad una qualche verifica periodica, come avviene in qualunque struttura di servizio "pubblica"? E attraverso quale strumento di garanzia ciò avverrebbe, visto che non c'è ancora una convenzione che regoli i rapporti con gli occupanti?
NAPOLI - EX ASILO FILANGIERI LE REGOLE DISTORTE
Il vicepresidente emerito della Corte costituzionale Paolo Maddalena ha espresso una replica a quella del giudice Guardiano in merito alla delibera del Comune a proposito dell'ex Asilo Filangieri. Maddalena sostiene che i beni di proprietà del demanio comunale sono del popolo e che gli organi amministrativi dovrebbero amministrare tali beni. Tuttavia, la delibera del Comune ha individuato gli occupanti come destinatari della delibera e ha consegnato "di fatto" la struttura agli occupanti senza stabilire le regole dell'uso del bene comune.
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