VALLO DELLA LUCANIA Costruire una casa rurale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e Alburni ora si può: senza essere nemmeno coltivatore diretto (imprenditore agricolo a titolo principale) come impone il regolamento. Il via libera arriva dal Consiglio di Stato che ha riconosciuto il diritto del proprietario di un'area agricola (12.500 metri quadri), ubicata nel Comune di Pollica, coltivata ad uliveto, ricadente nella zona C del Parco, di ottenere il permesso a costruire un fabbricato rurale. Con una sentenza del tutto innovativa, i giudici romani di palazzo Spada hanno ribaltato il verdetto del Tar di Salerno ed annullato il diniego del rilascio del permesso di costruire, impugnato dall'interessato, che pur aveva ottenuto nel corso dell'iter burocratico il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto irragionevole e illegittima una norma tecnica annessa al Piano del Parco, interpretata nel senso di escludere dall'edificazione chiunque sia privo dello status di imprenditore agricolo professionale (a titolo principale). Nell'accogliere il ricorso di appello, redatto dall'avvocato Lorenzo Lentini, il supremo consesso di giustizia amministrativa ha precisato che il possesso della qualità soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale è richiesto per le sole ipotesi di accorpamento di fondi non contigui. In conclusione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il permesso di costruire non potesse essere negato all'appellante, solo perché non coltivatore diretto. Ritenendo fondato il ricorso presentato in primo grado e rigettato dal Tar, il verdetto di palazzo Spada contiene anche la condanna dell'Ente Parco al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in tremila euro. Di fatto la zona "C" del Parco attenzionata da una sentenza emessa dal Consiglio di Stato ove si riconosce ad un proprietario terriero di poter costruire fabbricato rurale (come prevede il Piano del Parco approvato dalla Regione Campania nel 2010 e pubblicato sulla Gazzetta), si riferisce ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. La sentenza del Consiglio di Stato, sicuramente farà discutere gli ambientalisti da sempre schierati contro lo sviluppo edilizio all'interno dell'area protetta.