DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146 - Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00165) (GU Serie Generale n.219 del 21-9-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21092015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione; Visto gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, e successive modificazioni; Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;". Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00165) (GU Serie Generale n.219 del 21-9-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21092015 Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 2015 MATTARELLA Quindi la legge 1461990 è così modificata (l'aggiunta è in grassetto): Legge 12 giugno 1990, n. 146 integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 Art. 1. 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (...) L'art. 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice Urbani) recita: Art. 101. Istituti e luoghi della cultura 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1. lett. rrr) del D.Lgs. 622008 n.d.r.) b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga, e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1. lett. rrr) del D.Lgs. 622008 n.d.r.) c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146 - Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il decreto-legge n. 146 del 1990, modificato dalla legge n. 83 del 2000, stabilisce le regole per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il decreto-legge n. 146 del 1990, modificato dalla legge n. 83 del 2000, stabilisce le regole per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il decreto-legge n. 146 del 1990, modificato dalla legge n. 83 del 2000, stabilisce le regole per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il decreto-legge n. 146 del 1990, modificato dalla legge n. 83 del 2000, stabilisce le regole per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il decreto-legge n.
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