Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005. N. 3400 - DISEGNO DI LEGGE, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore 2.0.6 (testo 2) Eufemi Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti: «Art. 2-bis. (Archeologia preventiva) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle disposizioni del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione e raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle universita, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dall'art. 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non e richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione, o scavi a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero per i beni e le attivita culturali e istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione della predetta disposizione e autorizzata una spesa di 50.000 euro per il 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, nonche una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dal 2006. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per l'anno 2005, 120.000 euro per il 2006 e 120.000 euro per il 2007, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unita previsionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005, 20.000 euro per il 2006 e 20.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita culturali. 3. Il Soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione puo richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il termine indicato al comma 3 e interrotto qualora il Soprintendente segnali puntualmente detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il Soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il Soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il Soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo successivo, nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi precedenti non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal Codice, ivi compresa la facolta di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altres fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice. 8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia gia intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del progetto preliminare. Art. 2-ter. (Procedura per l'archeologia preventiva) 1. La procedura per l'archeologia preventiva di cui all'articolo precedente si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura per l'archeologia preventiva consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui ai seguenti punti: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi; 2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: 1) esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 2. La procedura per l'archeologia preventiva si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio eo musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storicoarcheologica tutelabili integralmente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni. 4.Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di valutazione archeologica preventiva si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottarsi ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice predetto. 5.La procedura per l'archeologia preventiva e condotta sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. 7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita culturali, su proposta del Soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 dell'articolo precedente, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita dei lavori da eseguirsi, anche riducendo le fasi eo i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altres le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. Art. 2-quater. (Disposizioni finali) 1. Le regioni disciplinano la procedura di archeologia per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti. 2. Alle finalita di cui agli articoli precedenti le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 13 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2-bis, dall'attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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25 Maggio 2005
Emendamento EUFEMI al 3400 - disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore
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