Manciano, il Comune aveva bocciato la richiesta di installare un impianto sulla chiesa di Saturnia. I giudici: rifiuto aprioristico MANCIANO. In cima al campanile della chiesa di Santa Maria Maddalena di Saturnia, a poca distanza dalle campane e a fianco della croce, ci potrebbe stare un altro ripetitore per telefonini. Il «no» pronunciato a marzo 2013 dal Comune di Manciano alla richiesta della Wind che voleva installare un ripetitore è «aprioristico» e «preconcetto» e per questo la compagnia telefonica deve avere un'altra possibilità di dimostrare che la sua antenna può essere installata su quel campanile, nei limiti stabiliti dalla legge. Lo ha deciso il Tar della Toscana accogliendo il ricorso della Wind che, due anni fa, si era vista respingere la richiesta di autorizzazione paesaggistica per installare sul campanile un ripetitore composto da tre antenne e una parabola. La commissione paesaggistica del Comune di Manciano aveva detto no sulla base anche del parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e aveva confermato il diniego anche dopo l'ordine di riesame impartito dal Tar a seguito di un'ordinanza cautelare emessa pochi mesi dopo la presentazione del ricorso. Il 5 febbraio è arrivata la sentenza della prima sezione (collegio dei giudici formato da Paolo Buonvino, Alessandro Cacciari e Pierpaolo Grauso). La legge regionale 49 del 2011 prevede che gli impianti di telecomunicazione debbano essere installati in via generale in luoghi non edificati. All'occorrenza, però, non esclude che si possano montare ripetitori anche in aree di interesse storico, monumentale, architettonico e ambientale. In questo caso «l'installazione dice la legge è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo». Ovvio che i più gettonati, soprattutto nei paesini medievali che sono l'essenza del paesaggio toscano, sono i campanili. Da lassù il segnale può spaziare senza difficoltà sul territorio, riuscendo a coprire zone difficili da raggiungere. La norma regionale, però, non entra nel dettaglio e non stabilisce di preciso cosa si intende per «impatto visivo mitigato». La cosa, insomma, è lasciata alla discrezionalità di comuni e Soprintendenze. Sul campanile della chiesa attestata fin dal 1100 ma completamente rifatta nel 1933 c'è già l'impianto di un altro gestore telefonico. Ma nel caso della richiesta della Wind, la Soprintendenza ha detto no ritenendo che «le opere richieste non possano essere mitigate a danno del patrimonio culturale» da essa tutelato. I giudici fiorentini, però, sono di parere opposto. A loro avviso Comune e Soprintendenza hanno negato l'autorizzazione senza prendere in esame le caratteristiche concrete dell'impianto «e in particolare scrivono nella sentenza (il diniego) trascura di analizzare gli accorgimenti adottati per minimizzare l'impatto paesistico ambientale dell'impianto. Per il Tar, insomma, la motivazione «non esprime in concreto le ragioni della ritenuta incompatibilità dell'intervento, ma si limita a un'astratta invocazione dell'integrità materiale e percettiva del monumento, senza chiarire tuttavia perché dovrebbe reputarsi insostenibile l'impatto di un intervento che, normativamente, appare classificabile di lieve entità». Quello del Comune, scrivono ancora i giudici, è un «rifiuto aprioristico», una «posizione preconcetta». Per questo il Tar ha annullato il provvedimento con cui il Comune ha negato l'autorizzazione a installare l'antenna. A meno di appello in Consiglio di Stato da parte del Comune o dell'avvocatura dello Stato (per conto della Soprintendenza) la Wind potrà così provare a inoltrare di nuovo la richiesta di installare la sua antenna.
MANCIANO - Ripetitore sul campanile, Wind vince al Tar
Il Comune di Manciano aveva respinto la richiesta della Wind di installare un ripetitore sul campanile della chiesa di Santa Maria Maddalena. Il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento, considerando il rifiuto del Comune come un "rifiuto aprioristico" e preconcetto. La legge regionale prevede che gli impianti di telecomunicazione debbano essere installati in luoghi non edificati, ma non esclude l'installazione in aree di interesse storico, monumentale, architettonico e ambientale, con soluzioni tecnologiche che mitigano l'impatto visivo.
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