Le motivazioni del tribunale amministrativo: non è stata svolta una valutazione degli interessi pubblici e privati sottoposti ai divieti Il Tar Veneto ha annullato l'ordinanza con cui la Capitaneria di Porto di Venezia aveva disposto la limitazione del transito nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco delle grandi navi da crociera: il divieto prevedeva per il 2014 uno stop alle navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.0000 GT, e per il 2015 di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 96.000 GT. Tra le motivazioni: difetto di istruttoria perchè non è stata svolta una valutazione e degli interessi pubblici e privati interessati dai divieti. La decisione, contenuta nella sentenza n. 132015 pubblicata oggi, è della prima sezione del Tar Veneto. L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia annullata è la n. 153 del 5 dicembre 2013. Il Tar, nella sua decisione, ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza per due motivi essenziali. Il primo è l'assenza dei presupposti previsti dall'art.3 del decreto interministeriale n. 7912, il cosiddetto Clini-Passera, in base al quale i divieti di transito avrebbero potuto applicarsi soltanto a partire dalla messa a disposizione di vie di navigazione alternative rispetto a quelle attualmente in uso e, allo stato ancora non praticabili. Il secondo motivo è appunto il «difetto assoluto di istruttoria non essendo stata svolta alcuna valutazione e ponderazione - rileva il Tar - degli interessi pubblici e privati interessati dai divieti riportati nell'ordinanza impugnata».
VENEZIA-Grandi navi, il Tar annulla il divieto di transito in bacino San Marco
Il Tar Veneto ha annullato l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia che prevedeva limitazioni al transito di grandi navi da crociera nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco. La decisione è stata presa per difetti di istruttoria e per l'assenza di valutazione degli interessi pubblici e privati interessati dai divieti. La sentenza ha rilevato che l'ordinanza non aveva i presupposti previsti dall'art.3 del decreto interministeriale n. 7912 e che non era stata svolta alcuna valutazione degli interessi coinvolti. Il Tar ha annullato l'ordinanza del 5 dicembre 2013.
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