La sigla già esprime velocità. La Dia (la dichiarazione di inizio di attività) disciplinata dal decreto legge sulla competitività prevede che, se occorre accertare requisiti e presupposti di legge per iniziare un'attività, il privato può dichiarare all'ente (per esempio Comune, Provincia, Camera di commercio o Usl) di esserne in possesso e dopo 30 giorni può aprire la saracinesca, dandone notizia all'ente pubblico. Nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda l'amministrazione ha il tempo di occuparsi della vicenda ed eventualmente bloccare l'iniziativa del richiedente con un motivato provvedimento sfavorevole. Ma anche se l'attività è già in corso l'ente pubblico può vietare, nei successivi 30 giorni, la prosecuzione dell'attività già iniziata o chiedere adeguamenti. Che cosa cambia. L'attuale Dia è estesa anche alle domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale, purché non contingentate (perché sottoposte a limiti di numero o localizzazione). Viene quindi affidato un ruolo di primo piano al cittadino, che dichiara di aver diritto alla prestazione pubblica. Fino a marzo il privato poteva iniziare subito l'attività con una semplice dichiarazione: l'amministrazione aveva 60 giorni per vietare la prosecuzione. Oggi, invece, si deve sempre attendere, da fermo, i 30 giorni. Quando è possibile. La Dia si applica a tutti i casi in cui l'ente pubblico deve limitarsi ad accertare la titolarità, nel richiedente, di un requisito previsto da una legge o da atti amministrativi generali. Le autorità cui rivolgersi con Dia saranno soprattutto quelle più vicine al cittadino (per esempio i Comuni): i casi di esclusione riguardano difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, giustizia, finanze, tutela della salute e della pubblica incolumità, beni culturali, paesaggistici e ambiente o materie regolate da normativa Ue. Più frequenti sono, però, i casi in cui la Dia è impedita da limiti numerici o locali: rimangono, per esempio, da rispettare i limiti di distanze tra attività e i contingenti numerici, come per tabacchi, farmacie o edicole. Chi inoltra una domanda dovrà anticipare gli accertamenti in precedenza rimessi all'amministrazione: se si è sicuri di possedere tutti i requisiti per l'attività, si dovrà solo conservare la ricevuta della presentazione della Dia (a mano o per posta) all'amministrazione. L'ente pubblico ha 60 giorni dalla presentazione della Dia per verificare il possesso dei requisiti, ma non può chiedere al privato documenti che porrebbe procurarsi per canali interni (dai propri uffici o da altri soggetti pubblici). I soggetti estranei al procedimento, per esempio i vicini di casa o i concorrenti, potranno a loro volta informarsi presso l'amministrazione della procedura semita da chi fruisce della Dia, presentando osservazioni e sollecitando l'autotutela pubblica nei 30 giorni successivi all'inizio dell'attività. Gli errori di procedura che possono essere corretti con adeguamenti della domanda o con l'integrazione dei requisiti, innescano un procedimento di rettifica: si evita, quindi, la chiusura in attesa di integrazioni o correzioni della pratica (ad esempio, per ottenere il consenso di un condominio). Sarà, quindi, onere dell'amministrazione indicare le integrazioni necessarie e attendere l'adeguamento entro un minimo di 30 giorni. Le false dichiarazioni. Chi presenta una Dia in base a elementi non veritieri, incorre in responsabilità (articolo 480 del Codice penale) e subisce i provvedimenti di autotutela della pubblica amministrazione. Anche il sopravvenire di circostanze di fatto o la rivalutazione di interessi pubblici potrebbero condurre a una revoca: in tal caso, però, si può contare su un indennizzo a carico della pubblica amministrazione. I casi dubbi. Chi teme il nuovo, chi non vuole esporsi a rischi di revoche, potrebbe preferire un provvedimento espresso dell'ufficio pubblico. Come nel caso delle autocertificazioni, la legge sembra, tuttavia, imporre la procedura della Dia.
Nuove attività, la Dia rivede i tempi
La legge estende la Dichiarazione di Inizio di Attività (Dia) a tutti i casi in cui l'ente pubblico deve accertare la titolarità di un requisito previsto da una legge o da atti amministrativi generali. La Dia si applica a tutti i casi in cui l'ente pubblico deve accertare la titolarità, nel richiedente, di un requisito previsto da una legge o da atti amministrativi generali. La procedura della Dia prevede che il privato dichiari di esserne in possesso e, dopo 30 giorni, possa aprire la saracinesca. L'amministrazione ha 60 giorni per verificare il possesso dei requisiti e può vietare l'iniziativa del richiedente con un motivato provvedimento sfavorevole.
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