Lo scorso 30 settembre Salvatore Settis ha dedicato un editoriale al Decreto legge detto Sblocca Italia, in queste settimane all'esame del Parlamento, con il titolo: "Chi vuole cementificare l'Italia". Se la tesi da dimostrare è quella secondo la quale c'è qualcuno - l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi - che vuole cementificare l'Italia raggirando anche il Presidente del Consiglio, al professore poco importa che le norme relative all'edilizia contenute nel decreto tentino un riordino - l'ennesimo - della normativa vigente in materia di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, e parlino poco di nuove costruzioni e di espansione edilizia. È del tutto evidente che entrare nelle pieghe - non sempre chiare e di facile lettura - di un provvedimento di più di 40 articoli, con una miriade di modifiche puntuali alle norme esistenti, non è un compito da attribuire al professor Settis. E visti l'autorevolezza accademica e il prestigio del professore, potrebbe essere lecito anche "perdonare" qualche semplificazione se non fosse necessario - come mi ha fatto notare Simone Sapienza che mi invita spesso a scrivere su questo argomento - vigilare sul fatto che, all'interno del dibattito pubblico, la contrarietà a una norma non si fondi sulla falsificazione dei parametri tecnici di riferimento, rispetto ai quali un giudizio deve e può essere espresso. In altre parole, esprimere la contrarietà e la preoccupazione rispetto a una norma, e alla sua applicazione, è un'esigenza vitale, ma ciò non può esser fatto attribuendo alla stessa norma finalità ed effetti che quest'ultima non può avere. Ed è, invece, quello che ha fatto il professor Settis nel tentativo di portare delle prove a sostegno del giudizio espresso rispetto all'articolo 17 dello Sblocca Italia, definito come "un inno alla semplificazione edilizia di stampo paleo-berlusconiano". Ecco la prima prova segnalata ai lettori di Repubblica. Con l'articolo in questione, secondo il professor Settis, "scompare la denuncia di inizio attività sostituita da una dichiarazione certificata". Poco importa che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività esista già, che da tempo sia utilizzabile in alternativa alla Dichiarazione di Inizio Attività per determinati interventi, che al pari di quest'ultima che peraltro continua ad essere prevista nel nostro ordinamento - debba essere presentata al Comune insieme a tutte le autorizzazioni necessarie a seconda del tipo e dell'area d'intervento, e che dunque tutto è fuorché "una autocertificazione insindacabile". La prova numero 2, secondo Settis, sarebbe la seguente: sempre con l'articolo 17 ci "si inventa un permesso di costruire convenzionato" che viene definito "vera e propria licenza di uccidere" E anche qui, poco importa se a questo tipo di permesso si continui ad applicare la norma secondo la quale "il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici". E dunque non si tratta di una licenza di uccidere, ma di un permesso per costruire e per realizzare ciò che il Piano regolatore consente di fare. La terza prova consisterebbe nel fatto che questo stesso permesso di costruire convenzionato "affida al negoziato fra costruttore e Comune l'intero processo, dalla cessione di aree di proprietà pubblica alle opere di urbanizzazione". E anche su questo, si ritiene un dettaglio in quanto tale trascurabile il fatto che gli accordi negoziali tra Comune e "costruttore" per regolare la realizzazione delle opere pubbliche e la cessione delle aree pubbliche (le cd convenzioni urbanistiche) non sono una novità sbloccata dal decreto legge in discussione, ma sono previsti nel nostro ordinamento dal lontano 1 settembre 1967.