L'occupazione del Teatro Valle da parte di volenterosi cittadini, specie di giovane età, è un fatto molto rilevante che, da un lato dimostra la presa di coscienza delle responsabilità che secondo l'ordinamento giuridico vigente incombono su ogni cittadino, e dall'altro fa emergere l'arretratezza del legislatore ordinario, che non ha adeguato la legislazione civile e penale sul tema della proprietà a quanto dispone la Costituzione della Repubblica italiana, emanata più di 66 anni fa. Ed è da sottolineare che è proprio questa inerzia del legislatore ordinario, che impone di far ricorso, nel caso del Teatro Valle, ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni civili e penali in materia di istituti proprietari. Al riguardo è innanzitutto da ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105 del 2008, parlando di paesaggio (ma il discorso è ovviamente identico se si deve parlare di un bene artistico e storico, posto sullo stesso piano del paesaggio dall'art. 9 della Costituzione), ha sancito che, quando si parla di un bene paesaggistico o culturale, si deve tener presente che sulla stessa "cosa" (costituente il "bene in senso materiale") insistono due diversi "interessi" e due diversi "beni giuridici": un "bene economico", appartenente al proprietario a titolo di proprietà privata, ed un "bene paesaggistico o culturale", appartenente alla Collettività, sicché, come ha osservato da tempo Massimo Severo Giannini, è indispensabile una "collaborazione" tra i due soggetti proprietari in ordine al godimento ed alla conservazione del bene stesso. E si deve sottolineare che, secondo la nostra Costituzione, che ha dato vita allo Stato sociale di diritto, l'interesse pubblico prevale comunque sull'interesse privato. Occorre inoltre tener presente che, nel caso del Teatro Valle, il proprietario, sia del "bene economico", sia del "bene culturale", è il popolo sovrano, ed in particolare quella parte del popolo sovrano che territorialmente risiede nel luogo dove il bene si trova. Di conseguenza, non si pone un problema di rapporti tra proprietario privato del "bene economico" e proprietario pubblico del "bene culturale", ma semplicemente un problema di "conservazione e gestione" di questo bene medesimo, funzioni, queste, che, come subito si vedrà, spettano congiuntamente alle Istituzioni ed ai cittadini "singoli o associati". Si tratta, peraltro, di un interesse alla conservazione e gestione che prevale su tutti gli altri interessi, come hanno sancito, in relazione al paesaggio, (ma lo stesso discorso, come si è già detto, vale anche per i beni artistici e storici), sia la Corte di cassazione a Sezioni Unite con le tre famose sentenze del 2011 sulle Valli di pesca della Laguna Veneta, sia il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2222, del 29 aprile 2014, nonché, come è noto, la Corte costituzionale con numerose sentenze, a cominciare dalla sentenza n. 151 del 1986. In sostanza, si tratta di un bene "non disponibile", che ha la stessa disciplina dei "beni demaniali" (come precisato dalle citate sentenze della Corte di cassazione), e dunque di un bene "inalienabile, inusucapibile ed inespropriabile". Si deve inoltre sottolineare che su questo bene, oltre il profilo dell'appartenenza al Popolo sovrano, rileva anche il profilo dell'"uso pubblico" del bene stesso da parte della cittadinanza romana, la quale, a partire dal diciottesimo secolo, ha sempre visto nel Teatro Valle un luogo naturalmente destinato ad una particolare "funzione sociale", quella della rappresentazione teatrale. Su questo bene, dunque, gravano, nello stesso tempo, un "diritto sostanziale di proprietà" del Popolo italiano, ed un "diritto di uso pubblico" (come quello che a suo tempo, e cioè verso la fine dell'ottocento, la Cassazione di Roma riconobbe a favore del popolo romano in relazione all'uso pubblico di Villa borghese) della cittadinanza romana. D'altro canto, come poco sopra si accennava, il "diritto-dovere" alla conservazione e gestione di questo bene non appartiene esclusivamente alle pubbliche Istituzioni, poiché la "funzione amministrativa" a differenza della funzione legislativa e di quella giurisdizionale, non costituisce un "monopolio" della Pubblica Amministrazione, ma è assegnata anche ai singoli cittadini. Infatti, l'art. 3, comma 2, Cost., sancisce "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (la parola "organizzazione" è un chiaro riferimento all'attività amministrativa), l'art. 43 Cost., a sua volta, precisa che "a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire.allo Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese", ed infine, molto chiaramente, l'art. 118, ultimo comma, Cost., dichiara che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". E non sfugge che, proprio in base al principio di "sussidiarietà", un coraggioso gruppo di cittadini, agendo, non in "rappresentanza", ma come "parti strutturali" della Comunità nazionale e della Comunità romana, e cioè come "comproprietari" del bene, ed operando, per questa via, senza scopo di lucro e nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini, hanno pacificamente occupato il Teatro Valle, impedendo la distruzione della sua "destinazione culturale" ed il venir meno della sua "funzione sociale", di cui all'art. 42 della Costituzione. Si tratta di una operazione estremamente meritevole, posta in essere, non contro le Istituzioni, ma nell'interesse prevalente del Popolo, e portata avanti su un piano di sussidiarietà e di cooperazione, che richiede ora una indispensabile intesa, anche formale, con le Istituzioni stesse. Ricordare, a tal proposito, norme superate del codice civile o del codice penale non ha senso, poiché oggi, dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, è mutato il concetto stesso di "legalità" nel senso che è richiesto dall'ordinamento costituzionale, non una semplice conformità alla legge, ma una conformità ad una legge a sua volta conforme alla Costituzione. Si deve parlare, in altri termini, di una "legalità costituzionale", che implica una necessaria "interpretazione costituzionalmente orientata" delle norme esistenti. In conclusione, può dirsi che ora la parola passa alle Istituzioni, le quali devono operare per la conservazione di questo bene culturale di altissimo valore storico ed artistico e devono altresì condividere la loro attività di conservazione e gestione del bene con coloro che, secondo il principio di sussidiarietà, hanno impedito, per un verso che venisse meno la "funzione sociale" del Teatro Valle, e per altro verso che fosse violato il prevalente interesse pubblico alla conservazione ed al godimento di questo antico luogo di cultura. Paolo Maddalena