Nessuna tutela per chi si vede collocato un monumento pubblico quasi dentro casa: lo sottolinea il Tar Piemonte con la sentenza 13 giugno 2014 n. 1034 relativa a una statua dedicata agli alpini. A Cremolino, comune dell'Alessandrino, la giunta aveva previsto la realizzazione di un monumento a meno di tre metri dall'ingresso e da una parete finestrata di un edificio privato. Un'aquila, simbolo degli alpini, si avvicinava alle finestre sporgendo dal giardino che ospitava il piedistallo, generando una situazione di disagio. Di qui la lite del privato, che contestava all'ente locale un difetto di partecipazione nella scelta dell'area più idonea e una serie di danni, per la limitata visuale dalle finestre private. Ma, secondo i giudici amministrativi, nella scelta dell'area dove collocare il monumento pubblico non è necessario coinvolgere i cittadini in astratto interessati, non trattandosi di destinatari diretti; inoltre, la scelta dell'area era stata condivisa dalla Sovrintendenza, richiamando specifiche esigenze architettoniche per minimizzare l'impatto visivo da valle e l'adeguato inserimento in un borgo antico. Nemmeno utilizzando le norme di diritto privato, il vicino è riuscito a ottenere una nuova collocazione: le distanze (io metri) previste tra costruzioni private (decreto ministeriale n.14441908), non valgono infatti per le opere necessario coinvolgere i cittadini in astratto interessati, non trattandosi di destinatari diretti; inoltre, la scelta dell'area era stata condivisa dalla Sovrintendenza, richiamando specifiche esigenze architettoniche per minimizzare l'impatto visivo da valle e l'adeguato inserimento in un borgo antico. Nemmeno utilizzando le no pubbliche a maggior ragione se, come nel caso esaminato, tra monumento ed edificio privato vi sia una porzione di piazza pubblica. Inoltre, una norma specifica del Codice civile (articolo 879, comma 2) esclude che al confine con piazze e vie pubbliche si applichino le distanze previste tra privati: trovano invece applicazione leggi e regolamenti che riguardano la viabilità. La vicenda del monumento nel comune di Cremolino riguarda conflitti frequenti, come nel caso di edicole per giornali, tabelloni pubblicitari o chioschi posti su area demaniale (marciapiedi, giardini) ma a breve distanza da proprietà private. In questi casi, l'articolo 879 del Codice civile consente distanze minime, previste dai regolamenti locali e comunque di gran lunga inferiori ai io metri che i privati devono rispettare tra loro. In sostanza, quando inizia un'area demaniale muta anche il regime delle distanze, in considerazione delle specifiche caratteristiche che i beni pubblici garantiscono e altresì delle dimensioni, in genere ridotte, dei volumi che si collocano sulla pubblica via. Non deve poi meravigliare il conflitto in tema di collocazione di statue: è ricorrente il contenzioso tra enti locali che si disputano opere d'arte, anche sulla base di consulenze tecniche sull'idoneità dei luoghi (Consiglio di Stato n. 30662008). Il monumento all'alpino di Brunice, poi, ha generato anche un forte conflitto tra Provincia di Bolzano e autorità statale sul tema della pianificazione del luogo più opportuno di una ricostruzione (Consiglio di Stato n. 4151993). Nel suo piccolo, il monumento di Cremolino, non ha per fortuna superato i confini di un disagio di stampo privatistico.