L'asta della collezione di Joan Mirò decisa dal governo portoghese, ma osteggiata dall'opposizione socialista e da molti cittadini, apre questioni giuridiche di grande rilevanza anche per il nostro Paese. Vediamo di capire meglio se anche in Italia il patrimonio artistico può incorrere in tali vicende. Non c' é pace per la collezione di Mirò. E' notizia di questi giorni che a giugno del corrente anno saranno battute all'asta da Christie's 85 opere del pittore spagnolo, presentate come "una delle più grandi ed imponenti collezioni dell' artista messe all'asta", per un valore stimato di 30 milioni di sterline. Tali opere sono di proprietà dello Stato portoghese, in seguito alla nazionalizzazione del Banco Portogues de Negotios, avvenuta nel 2008, e ciò ha motivato una disputa legale, cavalcata dall'opposizione, in merito alla vendita di una fetta di patrimonio artistico nazionale. In Italia ciò sarebbe potuto accadere? La risposta è negativa. Il nostro Paese ha una risalente tradizione in materia di tutela del patrimonio artistico culturale, cui capo miliare è rappresentato dalla l. 10891939, il cui impianto contenutistico è comunque dato rintracciare nell'attuale D. Lgs. n. 422004, c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Ai sensi dell' attuale Codice, i beni delle pinacoteche fanno parte del demanio, se statali, sono sottoposti a vincolo d' indisponibilità, e come tali sono assolutamente inalienabili. Più in particolare, la novella apportata al Codice, per la parte riguardanti i beni culturali, dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 62, stabilisce che a differenza dell' alienazione di beni culturali privati, su cui infra i beni appartenenti allo Stato, agli altri Enti territoriali nonché ad enti privati senza scopo di lucro, siano divisi in: beni assolutamente inalienabili, beni temporaneamente inalienabili e beni alienabili previa autorizzazione del Ministero (art. 55 e 55 bis per i beni demaniali e 56 per gli altri beni pubblici e di soggetti privati senza scopo di lucro). La regola generale, dunque, in caso di beni appartenenti allo Stato, come appunto una collezione di quadri di rilevante valore artistico, è l'inalienabilità, salvo un procedimento di verifica, avviato dal Ministero, circa il rilevante valore storico-culturale. Ove tale valore non sussista, o comunque non sia stato riscontrato, i beni sono "sbloccati", ovvero liberati dal vincolo, e dunque liberamente vendibili. Per quanto riguarda più specificamente il nostro caso, e quindi le opere d'autore, costituenti una raccolta, ma non una vera e propria pinacoteca museale, il Codice dei beni culturali apre ad un'autorizzazione alla vendita da parte del Ministero, ma solo a stringenti condizioni. Anzitutto, la previa assicurazione della conservazione del bene e, soprattutto, l'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che s'intendono perseguire con l'alienazione e dei tempi previsti per il loro conseguimento. Infine, l'indicazione delle modalità di fruizione dell'opera d'arte e l'eventuale allegazione delle motivazioni per cui nel nostro Paese non vi era uguale possibilità di fruizione, godimento e valorizzazione. A questo proposito è bene rilevare che la modalità, che deve essere specificamente indicata in istanza, di fruizione pubblica del bene deve essere valutata "anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d' uso". Tali prescrizioni e condizioni sono riportate nell'atto di alienazione e nella relativa trascrizione quindi sono opponibili anche ai successivi acquirenti (art. 57, co. 2). Questo sistema di garanzie è volto ad assicurare la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione del bene (art. 55, comma 2, lettera a D. Lgs. 422004). La ratio di tali disposizioni è facilmente rilevabile dal susseguente art. 3 bis: l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso sia "suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque non sia compatibile con il carattere storico o artistico del bene medesimo". Qualora il Soprintendente rilevi la mancata corrispondenza eo l' inadempimento ai requisiti richiesti, questi dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. Esaminando l'impianto legislativo così come prospettato possono essere esplicitate alcune considerazioni. I beni culturali rappresentano una preziosa risorsa per il nostro Stato, la quale ha richiesto necessità di tutela sin dagli albori della nostra Repubblica, tale da motivare l'emanazione di una legge all'avanguardia per i tempi (1939) addirittura in epoca antecedente la promulgazione del Codice Civile. La decisiva apertura del Codice del 2004 si deve ai mutati equilibri di politica in materia di beni culturali. In Italia anche i privati, ad esempio i collezionisti d' arte, devono fare i conti con i vincoli del Ministero e con una Soprintendenza che può notificare loro una dichiarazione di interesse culturale, la quale renda assoggettabili i beni appartenenti a privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro alla disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito nazionale ed internazionale dei beni culturali. Per quanto riguarda l'alienazione, da essa non deve derivare grave danno alla conservazione e pubblico godimento dei bei stessi (art. 57, comma 5 d. lgs. 422004). Più in particolare gli atti di alienazione devono essere denunciati al Ministero; ciò allo scopo di consentire a quest'ultimo l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, nonché la possibilità di irrogare sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione degli obblighi di legge. Infine, le opere vincolate non possono essere trasferite all'estero (e in caso di vendita a cittadini stranieri queste devono comunque rimanere in territorio nazionale). La tutela delle opere d'interesse artistico ha progressivamente acquistato un ruolo di una certa rilevanza anche nel diritto internazionale. Ciò si è reso necessario a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, in considerazione delle distruzioni, furti, spogli ed esportazioni illecite di opere d' arte perpetrati, ed oggi è soprattutto volta a contrastare il traffico illecito e le esportazioni illegali (vedi ad esempio Convenzione di Parigi 14 novembre 1970). Nel diritto internazionale l'aspetto fondamentale della disciplina della circolazione e del regime della proprietà dei beni culturali mobili è infatti mirato alla regolamentazione dell'obbligo di restituzione di opere d'arte rubate ed illecitamente esportate oltre frontiera. Questa regolamentazione muove dal fatto che il patrimonio culturale e artistico di un Paese esprime, anzitutto, la propria identità culturale, la quale, anche prescindendo dai profili di illiceità, deve essere tutelata in re ipsa, e non può essere trasmutata in Paesi con cultura e tradizioni differenti. Così, ovviamente, non è stato. Se questo era il presupposto logico necessario di ogni vincolo di inalienabilità delle opere d'arte, oggi esso sembra quasi integralmente soppiantato dalla velocità di circolazione di idee e cultura che corre sul web, azzerando distanze e differenze culturali. Ormai la cultura ha fruizione mondiale, e frequenti mostre internazionali portano ed avvicinano l'arte al grande pubblico, di modo che si registra, in buona sostanza, un fenomeno di massa. Ciò ha aspetti positivi, ma anche risvolti inquietanti. Se l' arte è mondiale, l'arte ha anche, inevitabilmente, un mercato mondiale. Artisti come Damien Hirst, dalle quotazioni stellari, sono star globali. Inevitabilmente, e soprattutto per l' arte del secolo scorso, che ha ancora collocazioni non solo e non strettamente museali, le vendite all'asta battono cifre record. Tuttavia, l'investimento in opere d'arte è un'operazione di una certa complessità, la quale richiede di conoscere gli operatori (artisti, galleristi, case d' arte) e, sul lato della domanda, i visitatori ed i collezionisti . Sul piano più strettamente economico, si segnala oggigiorno la crescente importanza degli investitori, anche quelli istituzionalizzati come i fondi, che apprezzano nell'investimento in opere d'arte la capacità di diversificazione in portafoglio. Il rischio insito in tale situazione è che, se l'arte moderna assicura investimenti con rendimenti costantemente crescenti, il mercato dell' arte possa rapidamente trasformarsi in una bolla speculativa. Le vendite delle due più importanti gallerie d' arte al mondo, Christie's e Sotheby, sono appannaggio di chi, investendo nell' arte contemporanea, punta su guadagni nel breve periodo. Ma l' opera d'arte è qualcosa di più di un bene commerciabile: essa esprime un'identità culturale. Ecco perché Mirò non dovrebbe essere venduto liberamente all'asta, e perché hanno ben fatto le opposizioni in Portogallo a sollevare la questione. E' pur vero che l' obiettivo del governo di Lisbona è quello di ripianare un deficit di 1,8 miliardi dopo la nazionalizzazione del Banco Portugues de Negocio; tuttavia l'orgoglio nazionale ha spinto 3.500 cittadini portoghesi a firmare una petizione, sottoscritta anche da numerose personalità del mondo della cultura, per il ritiro delle opere della vendita all'asta. Quest'ultime, peraltro, non sarebbero mai state esposte in Portogallo sin dalla data della loro acquisizione, nel 2008, e verrebbero, così accusa l' opposizione, "svendute" ad un valore molto inferiore a quello reale. La collezione comprende pitture su tela, acrilici, disegni, guaches e sculture realizzate dal pittore catalano Mirò, nato a Barcellona. stellablimiroLa procedura seguita dal Portogallo adottata per tale operazione di vendita è assai più snella di quella italiana (semplice autorizzazione governativa), tuttavia l'opposizione parlamentare ne ha segnalato l'irregolarità. Per Lisbona mantenere la collezione in Portogallo rappresenterebbe un costo per lo Stato, che non ha i 30 milioni di Euro necessari. Il Tribunale amministrativo di Lisbona ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare della vendita avanzata da cinque deputati socialisti e avallata dalla Procura Generale della Repubblica. Anche la Direzione Generale del Patrimonio Portoghese aveva denunciato irregolarità, ma il Tribunale Amministrativo si è pronunciato in ultima istanza per l'autorizzazione alla vendita. Giova rilevare che in molti avevano chiesto che le opere, pure in Portogallo, venissero esposte, ma l'iniziativa del Partito Socialista, principale forza di opposizione, volta a mantenere le opere d'arte nel Paese, è stata bloccata da un giudice di Lisbona che ha respinto l'ingiunzione per lo stop alla vendita. Quello del Portogallo non è il primo caso di un Paese che mette in vendita importanti opere d'arte per raccogliere fondi onde ripianare il proprio debito. Anche la Banca d'Irlanda e la Corea del Sud hanno fatto qualche cosa di simile. In ogni caso, la vendita dei quadri di Mirò coprirà solo una piccolissima parte del debito pubblico portoghese. Christie ritiene che le offerte più alte arriveranno per "Donne e uccelli" del 1968, prezzo stimato tra i 4 e i 7 milioni di sterline. Il record registrato in un'asta per un quadro di Mirò appartiene a "Dipinto (stella blu)": 37 milioni di dollari, nel 2012. La circolazione delle opere d' arte nel mercato globale è ormai una necessità imprescindibile, e bene ha fatto il Legislatore italiano a aprire cautamente alla vendita anche di opere di proprietà dello Stato, purché esigenze di fruibiltà, visibilità e conservazione non vengano trascurate, nel rispetto dell'estetica e dell'intangibilità delle collezioni di opere. Come per il restauro, anche per i beni artistici quali i quadri esposti nelle pinacoteche, il futuro si gioca tutto nella tensione conservazione-fruizione. E' bene conservare, tutelare, proteggere, vincolare, ma ciò non significa impedire la fruizione delle stesse. Ciò è particolarmente evidente nell' ambito del restauro di beni immobili: conservare correttamente é necessità imprescindibile, ma senza trasformazione, cioè fruibilità attuale, non vi sarebbe sviluppo e crescita delle città. Per questo i vincoli assoluti e l' inalienabilità, se serve a proteggere i beni dello Stato, e a sostenerne il patrimonio culturale, non può essere incompatibile con il godimento estetico delle stesse e, ove esse non abbiano la necessaria visibilità, anche per motivi economici, l' alienabilità è un'opzione perseguibile. Le opere d' arte dei grandi maestri, a qualunque epoca appartengano, sono un patrimonio dell'umanità, il cui valore trascende la pura quotazione di mercato. Esse contribuiscono ad arricchire lo Stato che le possiede ed ospita, e possono avere una ricaduta significativa, anche economica, in termini di turismo e promozione culturale nel mondo. Per questo tali opere andrebbero custodite, e tenute in alta considerazione. Una sfida persa per il Portogallo?
Tafter
28 Febbraio 2014
Vendita all'asta della collezione Mirò: una sfida persa per il Portogallo?
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Roberto Campagnolo
Tafter
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Bene culturale
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