E' in discussione al Senato il disegno di legge sulla semplificazione. Qui trovate l'art. 4 e gli ultimi emendamenti presentati alla 1 Commissione permanente (Affari costituzionali) nelle sedute del 5 e 12 aprile. Trovate il testo completo del disegno di legge e il calendario dei lavori all'indirizzo: http:www.senato.itleg14BGTSchedeDdliter22155.htm Art. 4. (Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante: 1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati; 2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria; b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; 2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale; 3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa; b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale. 3. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186 presentati il 5 aprile (I Commissione Senato) Art. 4. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186 Art. 4 4.100 PASTORE, relatore Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 4. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princpi e criteri direttivi: a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; 2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale; 3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa; b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale; f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo: 1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità , nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; 2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale; 3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici; 4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale. 3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1. 5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese. 6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: « f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai princpi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità , le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni »". Emendamenti presentati il 12 aprile (I Commissione Senato) 4.1004 Malan All'emendamento 4.100, sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. L'avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimento di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, salvo che: a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela dei diritti e interessi garantiti dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione; b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria. 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche. Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare nell'esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti: che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione; che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale; che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale. 3. Sono automaticamente abrogate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi. 4.1007 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo». 4.1008 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «il riassetto» con le seguenti: «la ricognizione». 4.1001 Pastore, relatore All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: «trasformazione» inserire la seguente: «trasferimento». 4.1009 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», con le seguenti: «, escluse le attività di impresa che abbiano effetti sensibili sull'ambiente e gli ecosistemi». 4.10010 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», inserire le seguenti: «e ad esclusione della disciplina riguardante i rapporti di lavoro e le norme relative alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema». 4.10011 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis. mantenimento e rispetto delle procedure relative alla localizzazione degli impianti produttivi, alla protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori ed alla sicurezza sul lavoro, semplificando le procedure di controllo al fine di garantire un più elevato livello di prevenzione e tutela;». 4.10012 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2). 4.10013 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3). 4.1002 Pastore, relatore All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;». 4.10014 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Sono fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro». 4.10015 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5. 4.1005 Malan All'emendamento 4.100, al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'attività di impresa» aggiungere le seguenti: «sulla base di un confronto tra i migliori modelli procedimentali e le iniziative sperimentali adottati a livello regionale». 4.1006 Malan All'emendamento 4.100, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei tra Stato e regioni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione. 4.10016 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan All'emendamento 4.100, sopprimere il comma 8. 4.1003 Battisti, Petrini All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-ter) dopo le parole: «secondo i criteri dell'autonomia,» inserire le seguenti: «della leale collaborazione». 4.100300 Pastore, relatore All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-quater), dopo le parole: «normative vigenti» inserire le seguenti: «aventi il carattere della ripetitività». 4.100100 Bassanini All'emendamento 4.100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, al comma 3, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: "a-.....) promozione dell'esercizio delle rispettive competenze normative dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione; a-.....) promozione della definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione"». 4.100200 Bassanini All'emendamento 4.100, aggiungere il seguente comma: «8-ter. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, . 59, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione a livello europeo e interna"». 4.100 Pastore, relatore Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 4. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; 2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale; 3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa; b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale; f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo: 1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità , nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; 2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale; 3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici; 4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale. 3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1. 5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese. 6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».