ENTI LOCALI La chance offerta dalla legge finanziaria 2005. Che scommette anche sulla riduzione dei canoni Possibilità di valorizzare beni immobili culturali non utilizzati mediante concessione a privati. Abbattimento del canone realizzabile in funzione degli interventi di restauro producibili dal concessionario privato. Sono questi alcuni tra gli elementi più significativi delineati dai commi 303, 304 e 305 della legge n. 3112004. La disposizione, specificamente finalizzata a garantire la piena fruizione di immobili non utilizzati dagli enti locali per attività istituzionali, completa un quadro la cui prima delineazione (in termini generali) è stata determinata dall'art. 19, comma 6, della legge n. 4481998. Tale norma, infatti, prevede, tra l'altro, che possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. Il modello normativo replicato all'art. 1, comma 303 della legge finanziaria 2005 per i beni immobili definiti come beni culturali prevede anzitutto che tali strutture e aree, di proprietà degli enti locali, per l'uso delle quali attualmente non sia corrisposto alcun canone e che richiedano interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. La determinazione del canone deve essere definita dall'ente locale secondo parametri adeguati alle finalità di valorizzazione dell'immobile, combinando nella valutazione effettiva valori di mercato e componenti di abbattimento degli stessi (es. in relazione a particolari caratteristiche o localizzazioni del bene). La disposizione stabilisce anche che nel particolare rapporto il concessionario si deve impegnare a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dall'amministrazione. Tuttavia, in base al comma 304, a parziale ristoro dell'intervento del privato è garantito che dal canone di concessione siano detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Per altro verso, la particolare finalizzazione d'uso delle strutture pone in capo al medesimo l'obbligo di rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. Le modalità di fruizione dei beni concessi vengono ad essere precisate necessariamente nella concessione o in specifico atto convenzionale conseguente alla stessa. Tale percorso presuppone un'accurata valutazione delle potenzialità del bene immobile con-cesso e delle attività in esso realizzabili dal soggetto privato concessionario. Nella convenzione deve pertanto aversi la descrizione in dettaglio delle attività di valorizzazione, con necessaria correlazione con le previsioni del dlgs n. 422004 in ordine alla fruizione dei beni culturali. Il comma 305 dell'art. 1 della legge 311 prevede inoltre che l'individuazione del concessionario avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica. Il profilo selettivo presuppone che l'ente operi per individuare il miglior soggetto gestore possibile, a fronte della possibilità di mettere a disposizione beni con potenzialità rilevanti. La previsione, nel suo complesso, evidenzia la possibilità di pervenire a efficaci interazioni tra la parte pubblica e il concessionario privato per la valorizzazione effettiva del bene nel sistema culturale locale e, più in generale, a vantaggio della cittadinanza. Questa la modulistica di utilizzare A) Modello di deliberazione del consiglio per l'individuazione degli immobili da affidare in concessione e per la definizione dei parametri per la determinazione di canoni per immobili non utilizzati. Comune di Provincia di Prot. Gen. N N. progr. deliberazione Cons. Oggetto: individuazione immobili e definizione parametri per canoni di beni culturali da concedere ai sensi dell'art. 1, com-ma 303 della legge n. 3112004. II Consiglio Premesso: - che l'art. 1, comma 303 della legge n. 3112004 prevede che i beni culturali immobili dello stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi; Tenuto conto: - che l'amministrazione comunale intende procedere alla valorizzazione di alcuni immobili configurati come beni culturali di sua proprietà, non soggetti a utilizzo istituzionale, fruendo delle possibilità offerte dalla suddetta normativa; - che specifica istruttoria tecnica ha consentito di delineare il quadro degli immobili con caratteristiche di beni culturali di proprietà del comune, ma da esso non utilizzati per scopi istituzionali, assoggettabili a un programma di valorizzazione complessiva, anche mediante interazioni con possibili gestori privati; Considerato: - che risulta necessario definire l'elenco dei beni immobili riconducibili al sistema di valorizzazione mediante concessione a privati previsto dall'art. 1, comma 303 della legge n. 3112004; - che è inoltre necessario definire i parametri di base per la determinazione del canone di concessione a privati per l'utilizzo dei suindicati beni immobili culturali del comune non soggetti a utilizzo dallo stesso, sulla base degli elementi acquisiti dall'amministrazione in relazione alle condizioni di mercato e uso; Tenuto conto che i contenuti del presente provvedimento sono stati presi in esame dalle competenti commissioni consiliari. Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 2672000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato; Visto l'art. 42, comma 2, lett I) del dlgs n. 2672000; Visto l'art dello statuto (riferito ai poteri del consiglio); Delibera 1. - di approvare l'elenco dei beni immobili culturali non utilizzati per fini istituzionali dall'amministrazione e pertanto assoggettabili alla procedura di valorizzazione mediante concessione a privati ai sensi dell'art. 1, comma 303 della legge n. 3112004, come riportato nell'elenco di seguito allegato: - Bene immobile Descrizione ed elementi specificativi del bene - Ubicazione Ubicazione del bene - Note caratteristiche Elementi inerenti sue particolari caratteristiche (eventualmente con riferimento alla connotazione come bene culturale). 2. - di approvare i parametri-base per la definizione del canone di concessione dei suindicati beni immobili culturali, secondo la specificazione di seguito riportata: - Parametro di riferimento Valore canone di concessione per immobili di tipo - Moltiplicatore del parametro - Moltiplicatore del canone in relazione a .... - Note specifiche per applicazione parametro Rivalutazione canone per zona 3. - di dare atto che alle procedure di concessione seguirà la stipulazione di specifica convenzione inerente la disciplina dei rapporti tra amministrazione e concessionario. B) Modello di determinazione per l'avvio di procedura finalizzata alla concessione di bene immobile culturale non utilizzato dall'ente locale Comune di Provincia di Settoreservizio Prot. gen. n. Registro determinazioni n. Oggetto: avvio procedure per l'individuazione di soggetti privati ai quali concede-re beni immobili culturali ai sensi dell'art. 1, comma 303 della legge n. 3112004. II dirigente del settoreresponsabile del servizio Premesso: - che l'art. 1, comma 303 della legge n. 3112004 stabilisce che i beni culturali immobili degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi; - che la medesima disposizione sancisce che il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dall'amministrazione; - che il comma 304 dello stesso art. 1 prevede anche che: a) al canone di concessione vengano detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso; b) il concessionario sia obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso; - che la selezione del concessionario, sulla base di quanto stabilito dal comma 305 del medesimo art. 1 della legge n. 3112004, deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica. Tenuto conto: - che i beni immobili configurati come beni culturali da assoggettare alla concessione ai sensi delle suindicate disposizioni, essendo sussistenti i presupposti (non utilizzo per fini istituzionali) previsti dalla normativa, sono stati individuati con deliberazione del consiglio n del ; - che con la medesima deliberazione sono stati definiti i parametri-base per i canoni di concessione da applicare; - che sulla base di specifica istruttoria dell'ufficio competente sono stati determinati i canoni concessori effettivi in relazione ai suddetti immobili; Considerato: - che risulta necessario avviare le procedure per la concessione dei beni immobili culturali individuati, al fine di sviluppare al meglio i processi di valorizzazione degli stessi; - che alle concessioni di tali beni a soggetti privati saranno applicati i canoni effettivamente determinati per essi, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 304 e 304 della legge n. 3112004, posto che l'abbattimento per gli stessi sarà definito in apposito atto convenzionale; - che l'individuazione dei concessionari sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica - asta pubblica, con affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al maggior canone corrisposto e a specifici criteri qualitativi. Visti gli articoli 183 e 191 del dlgs n. 2672000; Visto l'art dello Statuto (relativo all'assunzione di atti di gestione); Visto l'art del Regolamento di contabilità (relativo all'assunzione di impegni di spesa); Determina 1. - di attivare le procedure per la concessione dei beni immobili culturali individuati con la deliberazione del consiglio n del ai sensi dell'art. 1, commi 303, 304, 305 della legge n. 3112004; 2. - di dare atto che i soggetti privati concessionari saranno individuati con procedura ad evidenza pubblica - asta pubblica, con affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al maggior canone corrisposto e ai seguenti criteri qualitativi: a) quantità e tipologie degli interventi di restauro dell'immobile; b) tempistica per la piena fruizione dell'immobile; c) linee di valorizzazione specifica dell'immobile; 3. - di dare atto che i rapporti tra amministrazione e concessionario derivanti dal presente provvedimento saranno disciplinati da specifica convenzione; 4. - di dare atto che l'entrata derivante dalla corresponsione dei canoni sarà introitata alla risorsa cod. n del bilancio 200 al cap del peg 200 ; Data Il dirigenteresponsabile del servizio Lo stralcio delle leggi Legge 3112004 Art. 1 303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio. 304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. 305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica. Legge 4481998 Art.19. Beni immobili statali. 6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
Immobili valorizzati. Con il privato - Una possibilità: la concessione dei beni culturali non utilizzati
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo