giugno 7, 2013 gruppodinterventogiuridicoweb Non stupisce per niente, a un occhio ormai da tempo disincantato, la disinvoltura con cui si gioca con le parole, anche e soprattutto nei testi legislativi, per far apparire bianco ciò che è nero e viceversa. L'Italia di questi tempi è uno splendido laboratorio in proposito. Uno degli esempi più evidenti è l'operazione messa in campo dalla trasversalissima alleanza in malta cementizia fra Maurizio Lupi, deputato P.d.L. e oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed Ermète Realacci, deputato P.D., Presidente dell'VIII Commissione permanente "Ambiente" della Camera dei Deputati e presidente onorario di Legambiente, per giungere a una nuova normativa che sotto le mentite spoglie della sbandierata salvaguardia del territorio consenta nel concreto le più nefaste speculazioni immobiliari. Basti pensare ai "diritti edificatori generati dalla perequazione urbanistica", commerciabili senza limiti, neanche temporali (art. 7 della proposta di legge), nonché incrementati da ulteriori "premialità, compensazioni e incentivazioni" (art. 9 della proposta di legge), quando la giurisprudenza ha giustamente detto chiaramente che tali diritti edificatori non esistono (vds. sentenza Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). Oppure la previsione di "comparti edificatori" (art. 5 della proposta di legge), costituiti anche solo dai "proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini dell'applicazione dell'IMU" per la trasformazione dell'intera area interessata attraverso strumenti attuativi, anche in danno dei proprietari non aderenti, che possono esser sostituiti da "un soggetto imprenditoriale selezionato" dal Comune territorialmente competente. Firenze Firenze Questi sono solo alcuni dei punti qualificanti (in negativo) della proposta di legge presentata dall'on. Realacci e da numerosi altri deputati del P.D. che riprende, senza nemmeno molta fantasia, la proposta di legge "Principi in materia di governo del territorio" presentata dall'on. Lupi nel 2005 e stoppata da una durissima opposizione da parte di urbanisti, associazioni ecologiste e culturali. Ora ritornano. Ancora una volta li fermeremo. Il disegno di legge del Governo Monti per la tutela del paesaggio agricolo era un buon punto di partenza, dimenticato anche dal proponente allora Ministro dell'agricoltura Mario Catania, oggi deputato sottoscrittore della proposta Realacci, al pari di tal Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua coniugata Buitoni, più comunemente Ilaria Borletti Buitoni, già presidente del F.A.I. e Sottosegretaria ai beni e attività culturali. Sotto il profilo della strategia parlamentare, potrà avere scarsa efficacia anche il buon testo proposto dal MoVimento 5 Stelle, visto che il testo base sarà quello Realacci e più. C'è bisogno di tattiche parlamentari dilatorie, di una durissima opposizione diffusa da parte di associazioni, comitati, personalità e di contro-proposte nette e chiare. Ottima quella predisposta da Vezio De Lucia, Paolo Berdini, Luca De Lucia, Antonio di Gennaro, Edoardo Salzano, Giancarlo Storto, che appoggiamo e sosteniamo. Sembrerebbe da inserire unicamente un ulteriore comma, il 5, all'articolo 2 (territorio urbanizzato): "Non è consentito alcun intervento di trasformazione del territorio, a qualsiasi titolo, qualora il Comune sia sprovvisto di strumento di pianificazione urbanistico-territoriale di carattere generale". Sono, infatti, ancora numerosi i Comuni dove vige il Far West urbanistico in assenza di piani regolatori generali o piani urbanistici. Coraggio, la guerra per la tutela del Bel Paese sarà durissima. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus Monte Amiata, boschi Monte Amiata, boschi da La Repubblica, 1 giugno 2013 La strana alleanza in salsa verde. Salvatore Settis LUPI in salsa ecologica: questo il senso della proposta di legge Ac70, in discussione alla Camera, su «Contenimento dell'uso di suolo e rigenerazione urbana». Bel titolo: peccato che il testo abbia invece l'aspetto di un patto scellerato fra guardie e ladri di territorio. Riassunto delle puntate precedenti: nel 2008 Maurizio Lupi propone una legge dove il suolo ha mera vocazione edificatoria, senza la minima attenzione per la tutela del paesaggio, l'agricoltura, l'assetto idrogeologico. Una concezione panurbanistica, in nome di "diritti edificatori" commerciabili; ma la proposta cade in un coro di proteste. Nel 2012 Mario Catania, ministro dell'Agricoltura nel governo Monti, presenta una legge sulla «Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo », che contiene due principi assai positivi: la riduzione del consumo dei suoli agricoli e la disciplina degli oneri di urbanizzazione (da destinarsi solo alle opere di urbanizzazione, secondo l'originaria norma Bucalossi, e non alla spesa corrente). Proposta caduta con la fine della legislatura. In che rapporto con questi "precedenti" è la proposta di legge Ac70? Essa è totalmente dissociata non solo dal suo titolo, ma anche dalla relazione introduttiva. La relazione, infatti, richiama il ddl Catania e ricorda i dati terrificanti (Istat, Ispra, Wwf) sul consumo di suolo in Italia, le misure di contenimento di altri Paesi, la risoluzione europea che impegna il governo a norme urgenti di analogo segno, il consenso dell'Ance (associazione dei costruttori) a un radicale cambio di rotta verso la riqualificazione degli immobili. Il testo della legge è fedele a queste premesse solo in minima parte ma per il resto non fa che rilanciare la legge Lupi. Dall'articolo 9 della proposta Lupi derivano, infatti, i «diritti edificatori generati dalla perequazione urbanistica », commerciabili senza limiti, nonché incrementati da ulteriori "premialità, compensazioni e incentivazioni". Targata Lupi è anche l'idea che i Comuni, in cambio di aree per l'edilizia sociale, attribuiscano ai privati ulteriori «quote di edificabilità», per giunta trasferibili a piacere, perfino fuori Comune. Nella proposta Ac70, «il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo () è suscettibile di contribuzione » (articolo 1), e infatti gli oneri di urbanizzazione restano tal quali, anzi basta moltiplicarli per quattro (se l'area è «coperta da superfici naturali o seminaturali») o per tre (se si tratta "solo" di suoli agricoli), e il miracolo è fatto: qualsiasi territorio diventa edificabile, e i relativi diritti possono essere sommati e trasferiti ad libitum. Ben lungi dal limitare il consumo di suolo, la norma lo consacra traducendolo in un sovraccosto. Infine, istituisce i «comparti edificatori», mostruosa neoformazione dell'articolo 5, una sorta di consorzio dei proprietari privati di un'area determinata, che presentano poi al Comune «il piano urbanistico attuativo riferito all'intero comparto»: una vera e propria privatizzazione della pianificazione territoriale. Ecco i primi frutti dell'ascesa di Lupi al ministero-chiave delle Infrastrutture. Se questa legge da Lupi l'avesse firmata lui, tutto regolare; ma a presentarla è Ermete Realacci, lunga storia in Legambiente, oggi presidente della commissione Ambiente alla Camera. Tra i firmatari meraviglia trovare Mario Catania, autore di un ddl di segno opposto, e Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario ai Beni culturali ed ex presidente del Fai. Intanto, è in dirittura d'arrivo un pessimo dpr sulle autorizzazioni paesaggistiche, "semplificate" d'ufficio anche nelle aree soggette a vincolo individuale. Per quanto "larghe" siano le intese su cui si regge il governo, sfugge come gli attentati al paesaggio e all'ambiente di queste norme-inciucio possano stare insieme con le (buone) dichiarazioni programmatiche del ministro dell'Ambiente Andrea Orlando che alla Camera ha insistito su ben altre priorità: controllare il rischio idrogeologico, tutelare gli ecosistemi, ridurre il consumo di territorio, pianificare le risorse idriche come bene comune, «puntare sulla trasformazione del tessuto urbano esistente e non su nuove edificazioni». Se questo fosse il programma non di un ministro ma del governo, la proposta Ac70, che si scrive Realacci e si legge Lupi, andrebbe immediatamente cestinata. Molto meglio sarebbe ripartire dal ddl Catania, da migliorarsi parametrando la riduzione del consumo di suolo su serie previsioni demografiche e sul censimento degli edifici abbandonati o invenduti. In questo senso, va la proposta presentata ieri da nove deputati del M5S (tra cui De Rosa e Zaccagnini), mirata a ridurre senza trucchi e senza inganni il consumo del suolo. Ma il tormentato iter di queste norme non avrà mai fine, se non ci decideremo a separare la proprietà dei suoli dai diritti edificatori, sottoponendo questi ultimi a una rigorosa pianificazione pubblica che non può limitarsi all'ambito meramente comunale. Un ultimo punto: alcuni firmatari della proposta Realacci, interrogati privatamente, confessano di aver firmato sulla fiducia, senza capirne bene il senso. C'è dunque da chiedersi come, nel buio delle "larghe intese", lavora questo Parlamento eletto con il Porcellum. E se sia legittimato non dico a varare, ma anche solo a sognare una qualsiasi riforma della Costituzione. Umbria, Appennino sotto la neve Umbria, Appennino sotto la neve qui la proposta di legge P.D. on.li Realacci e più "Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana", depositata il 15 marzo 2013 qui la proposta di legge MoVimento 5 Stelle on.li De Rosa e più "Norme per il blocco del consumo del suolo e la tutela del paesaggio", depositata il 27 maggio 2013 bosco e girasoli bosco e girasoli proposta di legge per la salvaguardia del territorio non urbanizzato Relazione Ricerche convergenti evidenziano come ogni anno, in Italia, si urbanizzano 35.000 ettari di suolo agricolo e forestale, una superficie pari a 4 volte quella di una città come Napoli (MIRAF, 2012). I tre quarti della crescita urbana interessano le pianure fertili del paese: si tratta di aree strategiche per la sicurezza alimentare della nazione (il tasso di auto approvvigionamento alimentare dell'Italia è attualmente, secondo i dati forniti dal MIRAF, intorno all'80-85), a più elevata capacità produttiva, sovente caratterizzate da aspetti rilevanti di rischio idraulico e di fragilità ambientale. Un aspetto preoccupante del fenomeno, quando analizzato alla scala geografica nazionale, è che se da un lato la crescita urbana tende a concentrarsi, in termini di valori assoluti, nelle regioni a più elevato tasso di urbanizzazione (Lombardia, Emilia Romagna, Campania, dove si è prossimi o si è superato il valore del 10 della superficie territoriale), i tassi più alti di crescita urbana si riscontrano invece in regioni "insospettabili", nelle quali il territorio e il paesaggio rurale si presentano più integri, come per esempio la Basilicata e il Molise (ISTAT, 2012), dove appaiono particolarmente attive le dinamiche di dispersione insediativa. Il ritmo vertiginoso della nuova edificazione in territorio agricolo e nello spazio aperto è stato determinato in particolare da due fattori: da una parte, l'abbandono di un patrimonio sempre più vasto di immobili (privati e pubblici) dismessi, sottoutilizzati, variamente degradati; dall'altra, la realizzazione di nuovi insediamenti a bassa e bassissima densità. Basta citare alcuni dati relativi al comune di Roma, dove ammonta a circa 15 mila ettari, un quarto della città costruita, la stima della superficie urbanizzata da rigenerare (G. Caudo, 2013), e dove sono state realizzate nuove espansioni con densità insediative irrisorie (13 abitanti ad ettaro, W. Tocci, 2008), da borgo rurale e non da città europea. La presente proposta intende contrastare questa drammatica situazione attraverso rigorose norme statali, immediatamente efficaci, che consentano di bloccare il consumo del suolo, avviando contemporaneamente un'azione a vasta scala di recupero e rigenerazione del patrimonio immobiliare abbandonato e di miglior uso delle aree edificate a bassa densità. È appena il caso di chiarire che la strategia proposta non va confusa con il cosiddetto sviluppo zero. Siamo pienamente consapevoli che i bisogni da soddisfare in Italia sono ancora enormi, anche se diversi da luogo a luogo, e sarebbe insensato pensare di limitarli: le disponibilità di spazio all'interno del territorio urbanizzato consentono di far fronte tranquillamente a ogni necessità. Le norme che proponiamo non attengono alla materia "governo del territorio" di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, disposizione che affida la potestà legislativa alle regioni, riservando allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali: un percorso inadatto a raggiungere risultati soddisfacenti in tempi ragionevoli. Altrettanto incerti sarebbero stati i risultati facendo riferimento, per salvaguardare il territorio non urbanizzato, a una apposita categoria da aggiungere a quelle ex lege Galasso, il che avrebbe comportato l'assoggettamento ai tempi e alle determinazioni della pianificazione paesaggistica, che lo Stato e quasi tutte le Regioni hanno di fatto accantonato. È apparso invece opportuno e convincente indicare all'art. 1 della proposta che la salvaguardia del territorio non urbanizzato, in considerazione della sua valenza ambientale e della sua diretta connessione con la qualità di vita dei singoli e delle collettività, costituisce parte integrante della tutela dell'ambiente e del paesaggio. In quanto tale, la relativa disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Questo cambio di prospettiva, che si traduce in una significativa compressione delle competenze legislative delle regioni, è giustificato dal valore collettivo che tali porzioni di territorio hanno assunto non solo per i singoli e le collettività di oggi ma, in una logica di solidarietà intergenerazionale, anche per quelli di domani. L'art. 2 fornisce al comma 1 un'essenziale definizione del territorio urbanizzato formato da centri storici ed espansioni recenti. Mentre al comma 2 il territorio non urbanizzato è articolato in tre segmenti: aree naturali, aree agricole, aree incolte. Il comma 3 rappresenta il nucleo centrale della proposta consentendo interventi di nuova edificazione esclusivamente nell'ambito delle aree urbanizzate. L'eccezionalità di eventuali deroghe al comma 4 è resa evidente dall'aver subordinato il loro assentimento ad appositi provvedimenti, caso per caso, dei consigli regionali. L'art. 3 al comma 1 fissa in 120 giorni il termine entro il quale i comuni provvedono con deliberazione consiliare a perimetrare il territorio urbanizzato e stabilisce al comma 2 termini e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inadempimento. Infine, l'art. 4 abroga l'infelice norma del 2007 che aveva consentito di utilizzare gli oneri di urbanizzazione della legge Bucalossi anche per la spesa corrente, norma che ha operato come un formidabile impulso all'indiscriminata incentivazione dell'attività edilizia. Articolato Art. 1 (Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) 1. La salvaguardia del territorio non urbanizzato è parte della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Art. 2 (Territorio urbanizzato) 1. Il territorio urbanizzato di ciascun comune è costituito da: - centri storici, comprendenti anche l'edilizia circostante realizzata fino alla caduta del fascismo; - espansioni recenti edificate con continuità a fini residenziali, produttivi, commerciali, direzionali, infrastrutturali, di servizio, ivi compresi i lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. 2. Non rientrano nel territorio urbanizzato: - le aree naturali o in condizioni di prevalente naturalità; - le aree ad uso agricolo, forestale, pascolativo; - le aree incolte o in abbandono. Dette tipologie di aree non rientrano nel territorio urbanizzato ancorché site all'interno di esso, o quando includenti edificato sparso o discontinuo, o borghi e piccoli insediamenti presenti nel territorio rurale. 3. A seguito della perimetrazione di cui all'art. 3, le trasformazioni insediative o infrastrutturali che comportano impegno di suolo non edificato sono consentite esclusivamente nell'ambito delle espansioni recenti come definite al comma 1. 4. Eventuali deroghe sono singolarmente autorizzate con provvedimento del consiglio regionale. Art. 3 (Perimetrazione) 1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i comuni provvedono con deliberazione del consiglio a perimetrare il territorio urbanizzato. 2. In caso di mancato adempimento, le regioni interessate provvedono, previa diffida, nel termine dei successivi 120 giorni. Art. 4 (Abrogazione di norme) 1. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. Toscana, paesaggio agrario Toscana, paesaggio agrario (foto E.R., S.L., S.D., archivio GrIG)
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7 Giugno 2013
Per una legge in favore del territorio non urbanizzato, contro una proposta di legge subdola a vantaggio della speculazione immobiliare.
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