Ogni legge è figlia del suo tempo. E così ogni sua riforma. Non fa difetto a questa regola l'annunciata riforma della legge toscana sul governo del territorio. Che molte differenze presenta rispetto alla legge vigente dal 2005. Del resto, molte cose sono cambiate, e neppure gli attori non sono più gli stessi. Quasi tutti i protagonisti di quella stagione in pochi anni hanno cambiato o sede o mestiere. Nulla di strano, quindi, se è cambiata anche la concezione del governo del territorio. E da questo punto di vista la sintesi sistemica della riforma è racchiusa nella nozione di patrimonio territoriale che prende il posto di quella di sviluppo sostenibile. L'espressione patrimonio territoriale è nozione enfatica, ma perentoria nell'anteporre la conservazione di quello che è definito come bene comune identitario della collettività toscana. E meritorio appare senza dubbio che la sua difesa e riproduzione sia riconosciuto come fine di interesse pubblico. Allo stesso tempo non sorprende che la riforma abbia affermato due principi già presenti almeno in parte nel testo vigente: gli elementi essenziali del territorio non possono essere ridotti o depauperati in modo irreversibile; le trasformazioni di suolo nelle aree rurali sono permesse solo se non sussistono alternative all'uso degli insediamenti esistenti. E qui subentra l'altra sintesi sistemica della riforma: l'uso del suolo. O meglio, il suo abuso. Non c'è alcun dubbio, infatti, che l'inchiostro di questa legge sia impregnato del ricordo di molti interventi pubblici e privati che hanno mutato e spesso trasformato il territorio e il paesaggio toscano. Del resto, basta guardare i dati sul consumo di suolo. L'aumento del territorio urbanizzato, con i ben noti fenomeni di dispersione abitativa, commerciale e industriale, è cresciuto sino a raggiungere un indice di urbanizzazione pro capite di 467 per abitanti. Ed è sempre al consumo di suolo che guarda la disciplina dei piani: al posto del sostanziale rapporto di parità del passato, infatti, subentra un rapporto di supremazia al cui vertice si pone la pianificazione regionale. La soluzione non piace a molti amministratori. Così come non piace il potere di veto attribuito all'organo chiamato a dirimere i conflitti tra le amministrazioni. In ogni caso è bene non dimenticare che cosa ha portato in alcuni casi il pilota automatico del principio federalista. Merita un plauso, invece, l'impulso alla pianificazione sovra comunale. Ben vengano forme di pianificazione tra quei comuni che condividono contiguità e peculiarità territoriali. La bozza di riforma presenta alcuni interrogativi. Tra questi il sistema amministrativo. Come realizzare una riforma sulla pianificazione senza attendere l'esito della riforma dell'amministrazione locale? Il disegno di riforma delle province è destinato, infatti, a interessare anche i comuni. In secondo luogo, la condizione della finanza pubblica locale: se vogliamo realizzare gli obiettivi della riforma occorre dotare gli enti locali delle risorse necessarie. Diversamente dovremo affidarci alla mano invisibile del mercato immobiliare. Ovvero ai meccanismi della rendita.