La realizzazione di volumi tecnici può ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. È quanto affermato dalla III sezione del Tar Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 35 dell'11 gennaio 2013. Davanti ai giudici pugliesi era stato impugnato un diniego di permesso di costruire in sanatoria di un locale realizzato sulla copertura dell'edificio e destinato a ospitare impianti tecnologici. Poiché il fabbricato ricadeva in area assoggettata a vincolo paesistico, il Comune pur ritenendo sanabile l'abuso sotto il profilo edilizio si era però dovuto adeguare al parere obbligatorio della Soprintendenza, che si era espressa in termini negativi, così precludendo l'assenso all'accertamento di conformità. Il ricorrente ha quindi denunciato la violazione dell'articolo 167 del Dlgs 422004, nella sua attuale formulazione, in base al quale tra gli interventi per cui è ammessa la sanatoria paesaggistica vi sono «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Il diniego della Soprintendenza, e quello conseguente del Comune, dovevano ritenersi illegittimi perché il locale in questione, in quanto destinato a ospitare impianti tecnologici, aveva natura di vano tecnico e non determinava aumento di cubatura, né di superficie utile. Inoltre il vano non comportava neanche un incremento del carico urbanistico, per le sue ridotte dimensioni e il rapporto di pertinenzialità con il sottostante bene principale. Il Tar Puglia ha accolto l'impugnativa, evidenziando come la questione fosse quella di stabilire se la realizzazione di un vano tecnico possa o meno rientrare tra i cosiddetti abusi minori per i quali è ammissibile la sanatoria ai sensi del combinato disposto dell'articolo 146, comma 4 con gli articoli 167, comma 4 e 181, comma 1-ter del Dlgs 422004, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e quelle penali. Ciò in quanto l'autorizzazione paesaggistica ex post costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli, compresi quelli in sanatoria. Se si interpreta la norma in modo "teleologico", cioè prestando attenzione alla sua finalità complessiva, spiega la sentenza, si capisce come la «creazione di superfici utili o volumi», nonostante la congiunzione "o", esprima «un concetto unitario con due termini coordinati». La pronuncia ritiene pertanto che il divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria riguardi i soli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi, ma che, al contrario, «siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici». La decisione conferma un orientamento già recentemente espresso dalla stessa sezione (30 ottobre 2012, n.1859) in piena sintonia con quello elaborato dal Tar Campania, sezione di Napoli, sin dalla sentenza del 3 aprile 2009, n. 1748, riferita alla costruzione di un torrino ascensore posto sul lastrico solare di un edificio, e poi ribadito con le pronunce 15 dicembre 2010, n. 27380 e 1 settembre 2011, n. 4263. Nello stesso senso si è espresso anche il Tar Umbria, con la sentenza 46 del 29 gennaio scorso, rilevando che «per costante orientamento giurisprudenziale il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera per i volumi tecnici e, quindi, con riferimento a interventi destinati a operare il solo adeguamento funzionale dell'edificio e, ciò, senza che vengano realizzati manufatti suscettibili di essere abitabili o di un'autonoma destinazione, non funzionale al complesso nell'ambito del quale incidono». Per il consolidamento di questo filone interpretativo bisogna tuttavia attendere eventuali pronunce d'appello. Esiste infatti anche una difforme decisione del Consiglio di Stato (Sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1879). Quest'ultimo, pure riferendosi ad un diverso e più significativo intervento edificatorio, ha affermato che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio precluderebbe qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che «sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico». Le pronunce 01 IL LOCALE DI SERVIZIO In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato. Cassazione civile, sezione II, n. 25662011 02 GLI IMPIANTI TECNICI Al fine dell'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati i "volumi tecnici" che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio e non anche quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale. Cassazione civile , sezione II, n. 25662011 03 LE MANSARDE Sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell'immobile e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali, e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico neppure un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6782011 04 IL VANO SCALE La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, cioè gli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa (come, ad esempio, la condotta idrica e termica, l'ascensore e così via): resta dunque estraneo a tale nozione il volume del vano scale. Consiglio di Stato, sezione IV, n. 25652010 05 IL PICCOLO ARMADIO L'armadio di contenimento di limitata consistenza strutturale (pianta di base di mq cinque e altezza di mt 1, 75) destinato ad ospitare impianti tecnologici al servizio dell'antenna di telecomunicazione va ricondotto nella nozione di volume tecnico, che, per la mancanza di utilizzazione abitative o similari, è ritenuto in giurisprudenza inidoneo ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale e, quindi, ininfluente ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 32272006 06 LE SERRE E LE LOGGE Costituiscono volumi tecnici - non rientranti nel conteggio dell'indice edificatorio in quanto non sono generatori del cosiddetto carico urbanistico - solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (ad esempio riscaldamento, ascensore o, come previsto dall'articolo 4 della legge Regione Lombardia n. 3904, le serre bioclimatiche e le logge addossate od integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa. Pertanto non può esistere volume tecnico laddove, come nel caso in esame, si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti ad abitazione. Tar. Lombardia-Brescia, sezione I, 11 febbraio 2010, n. 712 07 PAESAGGIO E VINCOLI Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Consiglio di Stato, sezione IV, n. 18792011 08 LA SANATORIA L'istituto dell'accertamento di conformità, disciplinato dagli articoli 36 e 45 Tu 6 giugno 2001 n. 380, può eccezionalmente trovare applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, ma in tal caso il rilascio del permesso di costruire in sanatoria rimane comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 che deve normalmente intervenire prima dell'inizio dei lavori: conseguentemente l'articolo 146, 12 comma, ha limitato la possibilità dell'acquisizione dell'autorizzazione "in sanatoria" alle sole ipotesi di cui al 4 e 5 comma dell'articolo 167, escludendo che ciò possa avvenire nel caso in cui siano stati illegittimamente realizzati nuovi volumi. Tar Lombardia, sezione IV, n. 17622009