ORBETELLO Il Comune di Orbetello condannato a pagare le spese per un ricorso depositato al Tar agli inizi 2012. La vicenda vede coinvolto l'ente lagunare per un'ordinanza di demolizione contro la Ntr Immobiliare di Fabrizio Tesi e il tecnico della società Fabio Menchetti. Tutto ha avuto inizio nel 2011, quando la Ntr, proprietaria di un terreno ad Orbetello Scalo in comodato alla società agricola Tesi Vivai, ha presentato una domanda per interventi edilizi e poi una Dia (denuncia di inizio attività) sulla stessa area. A fronte di queste richieste il Comune ha chiarito che l'intervento era subordinato a una preventiva verifica di "assoggettabilità ad autorizzazione paesaggistica" per poi emanare, a fronte di una comunicazione di inizio lavori da parte dei titolari del lotto, l'ordinanza numero 88 del 2011 con la quale si intimava, per le opere eseguite, la demolizione e il ripristino dei luoghi. Una decisione, questa dell'amministrazione, che non ha trovato d'accordo i destinatari dell'ordinanza, i quali hanno presentato ricorso al Tar toscano. I motivi dell'appello, riportati nella sentenza del tribunale amministrativo, sono sei e riguardano le seguenti illegittimità: la prima per violazione delle modalità di notificazione; la seconda, in quanto l'ordinanza è stata notificata da ufficio diverso dal Suap (sportello unico attività produttive) cui la pratica apparteneva; la terza perché la stessa doveva essere adottata dal dirigente del settore in cui il Suap è inserito (ovvero Politiche Socio-Economiche e non Pianificazione); la quarta per la mancata trasmissione delle controdeduzioni di un architetto comunale, che avrebbero dovuto essere allegate in copia nell'atto notificato e delle quali non erano invece indicati neppure gli estremi; quinto punto è l'eccesso di potere contestato al Comune; infine la carenza di "legittimazione passiva" del tecnico Menchetti, non rientrante tra i soggetti previsti dai termini di legge. L'amministrazione comunale ha deciso di non costituirsi in giudizio e, su richiesta del collegio dei giudici toscani, ha inviato la documentazione necessaria per l'udienza, fissata al 29 gennaio scorso. Proprio in questa data i difensori dei ricorrenti, in sede di discussione orale, hanno riferito che il Comune di Orbetello aveva nel frattempo annullato il provvedimento oggetto del contenzioso e hanno chiesto la sentenza di cessazione dello stesso, pur insistendo sulla condanna per l'ente al pagamento delle spese di giudizio. Il Tar ha stabilito l'improcedibilità del ricorso, considerato il venir meno dell'interesse dei ricorrenti riguardo alla pronuncia giudiziaria, e ha rilevato che, in assenza della produzione del provvedimento di annullamento in autotutela, non si poteva dichiarare cessata la materia del contendere. Tuttavia, riguardo alle spese, il collegio ha considerato fondato il rilievo sulla mancata trasmissione delle controdeduzioni dell'architetto comunale, che si dicevano allegate all'ordinanza di demolizione mentre non lo erano e i cui estremi non comparivano neppure sulle carte, in violazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990. Così la sentenza del Tar ha addebitato all'amministrazione comunale il pagamento degli oneri del giudizio, liquidate in 2000 euro, oltre accessori di legge.