E' attualmente al vaglio del Consiglio di Stato lo schema di decreto sul regolamento del dottorato universitario. Circola da qualche settimana una sua bozza che sottoponiamo all'attenzione dei lettori (sperando sinceramente che non sia autentica). Alla fine, nell'elenco delle titolature previste per i corsi, noterete l'assenza della STORIA DELL'ARTE, ma troverete una clamorosa novità: le SCIENZE ARTISTICHE E MUSICALI. Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; VISTI altresì gli articoli 2, comma 2, lettere f)e h); 5, comma 5; 18, comma 5; 19, comma 2; 22, commi 2, 3 e 5; 24, comma 2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240; VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2; VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in particolare l'articolo 5; VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 4 e 5; VISTI i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione delle comunità europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM (2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile 2012; VISTA la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del..; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota ; Adotta il seguente regolamento: ART. 1 (Ambito di applicazione, definizioni e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina: a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate; b) le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento; c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche; d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni. 3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nelle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. ART. 2 (Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca) 1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato. 2. Possono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi: a) università italiane, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei; b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate; c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto; d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi l'università italiana è sede amministrativa del consorzio e ad essa spetta il rilascio del titolo accademico; e) consorzi tra università e imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi l'università è sede amministrativa del consorzio e ad essa spetta il rilascio del titolo accademico. 3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b) è accertata, ferme restando le procedure di accreditamento delle sedi e dei corsi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri: a) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali; b) documentato svolgimento di attività di formazione avanzata e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato; c) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo; d) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione. Articolo 3 (Accreditamento dei corsi e delle sedi) 1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 3. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può essere riferita anche a singoli curricoli. 4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresì corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché delle seguenti dichiarazioni: a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento; b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con una università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima. 5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso. 6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f). 7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76. 8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. 9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato. ART. 4 (Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca) 1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, ivi incluse quelle di cui all'articolo 13, commi 1 e 4. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno quattro borse di studio o altre forme di finanziamento almeno equivalente. Per i dottorati attivati ai sensi dell'articolo 10 sono considerate anche le borse di studio o altre forme di finanziamento equivalente messe a disposizione dalle istituzioni straniere convenzionate, incluse quelle assicurate da finanziamenti internazionali; d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c), e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi; e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico; f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. 2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, il contributo di almeno quattro borse di studio o altre forme di finanziamento equivalente per ciascun ciclo di dottorato, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto. 3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c)e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa una effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca. ART. 5 (Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei criteri e parametri di cui agli articoli da 6 a 12. 2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3. Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). ART. 6 (Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato) 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. 2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Anche al fine di consentirne l'accreditamento e la valutazione per classi omogenee, i corsi di dottorato assumono la titolatura di cui all'allegato 1, che può essere modificata con decreto del Ministro avente natura non regolamentare. Eventuali proposte di titolature diverse, adeguatamente motivate, sono presentate e valutate in sede di accreditamento del corso. 3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore. 4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilità di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. In tal caso restano comunque in capo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi. ART. 7 (Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche) 1.Gli atenei disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione ad un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso lo stesso ateneo in cui frequenta la scuola di specializzazione; b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola medesima; c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione; d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato. ART. 8 (Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo) 1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio o altra forma di finanziamento equivalente può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico. 2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato per via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di governi esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11. 3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. 4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato. 5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati. 6. Il titolo di dottore di ricerca (D. R. o Ph. D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge di fronte a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. ART 9 (Borse di studio) 1.Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. 2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. 3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10 dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini. 4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 8, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1. 5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di governi esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione. ART. 10 (Dottorato in convenzione con istituzioni estere) 1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. ART. 11 (Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione) 1. Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. 2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. 3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. 4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso. 5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato. ART. 12 (Diritti e doveri dei dottorandi) 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11. 2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. 3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. 5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. ART. 13 (Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato) 1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università. 2. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri: a) qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti; b) grado di internazionalizzazione del dottorato; c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico; d) attrattività del dottorato; e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei; f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca. 3. Il Ministero, può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità: a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici; b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni; c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero, ovvero di dottorati svolti in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni; d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialità e l'attività di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione. 4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato. ART. 14 (Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato) 1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato. 2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca. 3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. ART. 15 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, è abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca, attivi nelle Università alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le università, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi quarantacinque giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3, domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Fatto salvo che dall'anno accademico 201415 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati, l'eventuale attivazione di corsi di dottorato non accreditati ai sensi del presente regolamento può essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico 201314 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna università nell'anno accademico 201213 e relativi al XXVIII ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi è disposta dall'Università previo parere favorevole del Nucleo di valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 3. In virtù di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera d), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono presentare domanda di accreditamento fino alla conclusione della VQR 2004-2010. ART. 16 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, li. Allegato (art. 6, comma 2) Titolatura dei corsi di dottorato AREA SCIENZE E TECNOLOGIA MATEMATICA INFORMATICA ASTRONOMIA FISICA TECNOLOGIE FISICHE CHIMICA SCIENZE DELLA TERRA SCIENZE DELL'AMBIENTE ARCHITETTURA, STORIA E PROGETTO ARCHITETTURA, URBANISTICA E PAESAGGIO INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE BIOINGEGNERIA INGEGNERIA GESTIONALE INGEGNERIA INDUSTRIALE AREA SCIENZE DELLA VITA BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO BIOCHIMICA BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SCIENZE BOTANICHE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA CHIRUGIA SPERIMENTALE FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA FISIOPATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO FISIOPATOLOGIA DEL MOVIMENTO FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE FISIOPATOLOGIA ENDOCRINOMETABOLICA FISIOPATOLOGIA EPATOGASTROENTEROLOGICA FISIOPATOLOGIA IMMUNO EMATOLOGICA FISIOPATOLOGIA NEFROUROLOGICA MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA SPERIMENTALE MORFOLOGIA SPERIMENTALE MEDICINA TRASLAZIONALE NEUROSCIENZE ONCOLOGIA MOLECOLARE E SPERIMENTALE SCIENZE DI SANITA' PUBBLICA SCIENZE INFETTIVOLOGICHE SCIENZE MEDICO-LEGALI TECNOLOGIE CARDIOTORACOVASCOLARI TECNOLOGIE CHIRURGICHE AVANZATE SCIENZE AGRARIE SCIENZE VETERINARIE AREA SCIENZE UMANE E SOCIALI ARCHEOLOGIA SCIENZE ARTISTICHE E MUSICALI SCIENZE DELL'ANTICHITA' FILOLOGIA ITALIANA, MEDIEVALE E ROMANZA ITALIANISTICA SCIENZE LINGUISTICHE LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E COMPARATE STUDI ORIENTALI E AFRICANI STORIA GEOGRAFIA FILOSOFIA PEDAGOGIA PSICOLOGIA SCIENZE COGNITIVE DIRITTO PRIVATO DIRITTO PUBBLICO DIRITTO ROMANO, FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DEL DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT SCIENZE STATISTICHE FINANZA SCIENZA POLITICA FILOSOFIA POLITICA E STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI SOCIOLOGIA Totale dottorati: 68
Fonte non specificata
9 Gennaio 2013
La nuova titolatura dei corsi universitari di dottorato: non c'è la STORIA DELL'ARTE, ribattezzata SCIENZE ARTISTICHE
Artista / Persona
Bene culturale
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