Novità di favore in materia di beni culturali, per gli enti non profit e di ricerca nella bozza di decreto sulla competitività che andrà domani in consiglio dei ministri. Il legislatore, quindi, intende favorire lo sviluppo e la funzionalità di enti che rivestono un ruolo di particolare interesse sociale. Evidentemente attraverso il sistema delle agevolazioni fiscali, che assume la forma della deducibilità fiscale (dal reddito complessivo) si interviene a sostegno delle richiamate organizzazioni sociali, favorendo la concessione di finanziamenti o di liberalità. Le misure, se confermate, rappresentano un. momento importante nelle vicende giuridiche ed economiche degli enti interessati. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10 del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura complessiva di 70 mila euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires, in favore delle onlus e delle associazioni di promozione sociale. La misura in esame, per altro verso, valorizza il ruolo sociale di queste organizzazioni che hanno assunto un ruolo di rilevante importanza nella nostra società in quanto si sono trasformati da semplici rincalzi marginali in vere e proprie realtà sociali, capaci di una vera e reale concorrenza funzionale rispetto agli stessi apparati pubblici. Al tempo stesso, il legislatore ha ancorato la previsione di favore alla tenuta di scritture contabili idonee, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. DONAZIONI A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA Il regime delle donazioni (erogazioni liberali) viene esteso, con le attuali modalità, alle università, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali (art. 100, comma 2, lett.c, del Tuir). Inoltre, si prevede la generalizzata esenzione da tasse è imposte indirette (diverse dall'imposta sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo). Infine, gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi delle disposizioni in argomento, sono ridotti del 90. EROGAZIONI LIBERALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI Per effetto dell'entrata in vigore delle misure in discussione, saranno deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori istituiti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali riconducibili allo svolgimento o alla promozione di attività culturali; nonché per la realizzazione di interventi, specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il ministero certifica, a richiesta del soggetto erogante, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al ministero di via XX Settembre le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate.