Denunzia per l'esportazione: il ruolo del privato in tema di indicazione del valore. Racconti di crimini artistici e altro di Fabrizio Lemme, Professore di Diritto penale dell'economia, Università di Siena. Come è noto, l'art. 65, 3 comma, lett. a), sottopone l'uscita dal territorio dello Stato delle «cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera dl autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni» al rilascio di un attestato di libera circolazione, concesso solo dopo l'accertamento che l'esportazione non costituisca danno per il patrimonio storico-artistico nazionale. La valutazione al riguardo verrà condotta seguendo «indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consuntivo» (art. 684), ma tali indirizzi non sono stati emanati, per cui trova ancora applicazione una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (ancora non era nato il Ministero per i Beni culturali) nientemeno del 13 maggio 1974, quando il contesto culturale era totalmente diverso da quello attuale. Vorrei esaminare qui il ruolo di chi chieda l'attestato di libera circolazione: ossia, il contenuto dell'atto che a lui viene richiesto per promuovere la procedura di esportazione, qualificato dalla legge come «denuncia». L'art. 681 è di estrema semplicità: l'esportatore deve indicare solo "ll valore venale" del bene. Dunque, è totalmente estranea alla denunzia ogni ulteriore specificazione afferente alle qualità del bene da esportare (ad esempio, l'autore, noto o presunto: l'epoca: la scuola: lo stato di conservazione ecc.). Pertanto, come ho già scritto su questo giornale, l'eventuale omissione a riguardo, non è in alcun modo sanzionabile mentre è da escludere sia sanzionabile il mendacio, dopo la modifica dell'art. 66 della L 1089 del 1939, modifica integrante una vera «abolitio criminis» e restata inalterata nella legislazione successiva, anche quella del 2004. A questo proposito, è opportuno rammentare che il testo originario dell'art. 66 prevedeva, al 2 comma, lett. b), la parificazione, ai fini del cosiddetto «contrabbando artistico», dell'esportazione clandestina a quella «presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca». Tale autonoma fattispecie è stata peraltro abolita in sede di emanazione della Iegge 3031998 n. 88, che ha riscritto le norme incriminatrici in materia di esportazione per renderle omogenee alla legislazione europea. Dunque, a stare al diritto vigente, l'unica specificazione che deve essere inserita nella denunzia è quella relativa al «valore venale» del bene da esportare né altre specificazioni possono trovare ingresso al di là della previsione normativa. Infatti, l'onere della denunzia costituisce un rilevante limite legale alla proprietà privata, «riconosciuta e garantita dalla legge», posto nell'interesse della Comunità a mantenere nel territorio nazionale tutto quanto costituisca un documento della sua cultura, come recita l'art. 12 del D.lgs. 4204. Pertanto, per l'art. 422 della Costituzione, le limitazioni della proprietà sono soggette a riserva relativa di legge e non possono avere altra fonte oltre la legge in senso formale oppure disposizioni gerarchicamente inferiori che abbiano in essa una sufficiente specificazione. Ma quali sono funzioni e limiti della indicazione del valore venale? Tale indicazione, come recita l'art. 683. è soggetta a valutazione di congruità: l'ufficio esportazione, in altri termini, deve accertare se essa sia stata surrettiziamente sopradimensfonata, per scoraggiare il potere coattivo di acquisto all'esportazione, che compete allo Stato ai sensi del successivo art. 70. Quindi, la congruità dovrebbe essere valutata solo per eccesso: nel caso essa sia «sotto-dimensionata», «nulla quaestio», essendo già sufficientemente penalizzante il fatto che il proprietario sia esposto all'acquisto coattivo dello Stato per un prezzo vile. Peraltro, si può prospettare un'ipotesi di questo genere: denunziando il proposito di esportare un bene culturale inconsueto e raro, l'esportatore può indicarne un valore particolarmente basso, per non allarmare l'ufficio esportazione e quindi per ottenere con maggiore facilità l'attestato di libera circolazione. Si tratterebbe, in tal caso, di una sorta di mendacio: la dichiarazione fraudolenta attiene al valore del bene, non alla sua consistenza materiale. Ma, se si tratta di un bene culturale inconsueto e raro, quale sarebbe il suo «valore venale» determinabile oggettivamente? Non esistendo, infatti, parametri di riferimento, il «valore» è particolarmente inafferrabile, «non est in rerum natura» e solo la libera contrattazione ne determinerà la consistenza. Quindi, parlare in questi casi di mendacio, già appare assai problematico, non esistendo spazi per una «verità alternativa» da contrapporgli. Ma al di là di tale constatazione, osserviamo che il mendacio, ai fini dell'attestato di libera circolazione, come abbiamo già visto, non ha più consistenza in sede penale. Esso però non ne ha neppure in sede amministrativa, non essendovi nella legge l'obbligo di indicare «il giusto valore venale», ma solo quello ritenuto essere «il valore venale». In altri termini, lo Stato ritiene correttamente che l'Amministrazione dei Beni culturali disponga di funzionari di preparazione e specializzazione altissime, che non possono certamente essere condizionati dal privato esportatore, né quando afferma né quando nega né quando è reticente.
II valore venale è un'arma a doppio taglio
Il testo discute il ruolo del privato nell'esportazione di beni culturali in Italia. L'art. 65, 3 comma, lett. a), della legge prevede che l'esportazione di beni culturali sia soggetta a denunzia, che deve indicare solo il valore venale del bene. Tuttavia, il testo sostiene che l'omissione di ulteriori specificazioni, come l'autore o la scuola, non è sanzionabile, mentre il mendacio è sanzionabile solo in sede penale. Il testo discute anche la valutazione della congruità dell'indicazione del valore venale e l'ipotesi che l'esportatore possa indicare un valore basso per non allarmare l'ufficio esportazione.
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Bene culturale
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