Direttiva del ministro ai Beni culturali sulle attività commerciali in zona pubblica Stop a sedie, tavolini e ombrelloni indecorosi. Ciò in quanto l'esercizio diffuso e talora incontrollato di attività commerciali, nell'ambito di aree pubbliche di particolare valore storico, artistico e paesaggistico, può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale con effetti pregiudizievoli anche sullo sviluppo e la promozione del turismo culturale. Insomma, per il ministro Ornaghi, è giunto il momento di far rispettare il codice Urbani e fornire, quindi, alle soprintendenze, nonché indirettamente ai comuni, le indicazioni tecnico-operative per valorizzare il patrimonio di cui l'Italia è ricca. Le istruzioni sono contenute nella Direttiva del ministro per i Beni e le attività culturali concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale del 10 ottobre scorso, e inviata alla Corte dei conti perla prescritta registrazione. LA RICOGNIZIONE. Innanzitutto, secondo il ministro è necessario effettuare una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici rilevanti, nelle cui adiacenze si svolgono attività commerciali su area pubblica. E ciò, al fine di valutare se sono state rispettate le prescrizioni poste e se le amministrazioni locali, nell'autorizzare il commercio su area pubblica, si sono attenute a quanto prescritto dall'art. 52 del codice (diga 422004). Perché compete ai comuni, formalmente, individuare le aree nelle quali vietare, o sottoporre a particolari condizioni, l'esercizio dell'attività, come pure reprimere il commercio non autorizzato. PIAZZA CON VISTA. A prescindere, comunque, dal rapporto di collaborazione con gli enti locali, per il ministro, vanno utilizzati gli strumenti ammessi dal codice per inibire usi non consentiti. A tale proposito, al punto 3.2.1. della direttiva, è richiamato il fatto che le piazze, vie, strade e altri spazi aperti, se di proprietà pubblica, sono da considerarsi automaticamente vincolati qualora realizzati da oltre 70 anni con il divieto, quindi, del loro utilizzo per fini non compatibili tra i quali vanno fatti rientrare il commercio ambulante ma anche la concessione di suolo pubblico per installare tavolini e sedie. E ciò fino alla verifica, - con esito negativo - dell'eventuale interesse culturale. Peraltro, precisa anche il ministro, per le aree non soggette a specifico vincolo ma, costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, si dovrà impedire che specie mediante l'installazione di banchetti o strutture che dir si voglia, sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati. Interessi collettivi. Se dovranno essere i comuni, tuttavia, per primi, a condividere i contenuti della direttiva decoro, ciò nonostante, precisa il ministro Ornaghi, non va trascurato il fatto che destinataria del provvedimento è anche la "generalità dei consociati", in quanto titolare di un diritto di uso pubblico delle aree stesse, da esercitarsi nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti impartiti a difesa del superiore interesse inerente la tutela dei beni. Insomma, non è un caso se la direttiva richiama anche due pronunciamenti, rispettivamente della Corte costituzionale (2472010) e del Consiglio di stato (4822011) con i quali viene posto in rilevo come le vie e le piazze appartengono, di fatto, al patrimonio storico-culturale e, in quanto tale ne devono trarre vantaggio i cittadini tutti.
Niente tavolini sulle piazze. Nelle aree artistiche stop a ombrelloni e seggiole
Il ministro Ornaghi ha emesso una direttiva per i Beni e le attività culturali per vietare attività commerciali in zone pubbliche di particolare valore storico, artistico e paesaggistico. La direttiva richiede una ricognizione dei complessi monumentali e degli immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici rilevanti. Le amministrazioni locali devono individuare le aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio dell'attività commerciale. Le piazze e le vie pubbliche, se di proprietà pubblica, sono vincolate con il divieto del loro utilizzo per fini non compatibili, come il commercio ambulante.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo