Franco Miracco Consigliere del ministro per i Beni e le Attività Culturali Per cogliere il senso e il valore della direttiva del ministro è sufficiente osservare quello che accade, ormai da decenni, nei centri storici di Venezia, Firenze, Roma, ma lo stesso può dirsi per molte altre città o per aree monumentali o archeologiche dove l'aggressione di ciò che è incompatibile con la percezione e quindi con la conoscenza del bene culturale è diventata impressionante. E tutto questo a danno certo anche del turismo consapevole, dunque del turismo culturale. La direttiva richiede innanzitutto "la redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione". C'è qualche pubblico amministratore che vuole dirsi contrario alla ricognizione di quanto è accaduto, di dove è accaduto e di cosa ha consentito il dilagare di un degrado che umilia le nostre città d'arte? C'è qualche pubblico amministratore che può affermare non esserci a Venezia, a Firenze o a Roma o altrove "attività commerciali o ambulanti che si svolgono illecitamente" e questo contro "il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti"? E' ovvio che i piccoli chioschi delle "coronare" attorno alla Basilica del Santo a Padova non appartengono al "circo" del degrado illecito e ambulante, che assedia monumenti e aree culturali presenti in buona parte del nostro Paese. In tal senso, la direttiva è un responsabile sollecito a realizzare forme efficienti di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni. In breve, se da una parte viene considerato "l'interesse di cui sono portatori i titolari di concessioni in atto", compresa l'importanza del loro carattere storico (vedi il caso della Basilica del Santo o di ciò che accade a Venezia con la Festa della Salute), dall'altra si sottolinea essere preminente il principio consolidato dell'ordinamento giuridico inerente la tutela del patrimonio culturale. E qui appare, ampiamente citata dalla direttiva, l'importanza di una legge regionale del Veneto che "ha introdotto un divieto generalizzato di esercizio del commercio itinerante nei centri storici dei Comuni aventi più di cinquantamila abitanti. In tale occasione, la Corte ha espressamente riaffermato la cedevolezza della libertà di iniziativa economica privata rispetto ai fini di utilità sociale richiamati dallo stesso articolo 41 della Costituzione che tale libertà riconosce e che, inoltre, tra tali fini rientra certamente la salvaguardia della ordinata fruizione" e della "valorizzazione dei maggiori centri storici delle città d'arte del Veneto a forte vocazione turistica".